Cassazione Penale, Ordinanza n. 05592/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, censurando due profili: la mancata applicazione dell'art. 385, ultimo comma, c.p. e l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi non erano stati dedotti in appello e che, pertanto, non potevano essere proposti per la prima volta in sede di legittimità.
Norme richiamate
La censura relativa alla mancata applicazione dell'ultimo comma non era deducibile per la prima volta in cassazione se non proposta nei precedenti gradi di merito.
recidiva
La doglianza sull'applicazione della recidiva è stata ritenuta non consentita perché non dedotta in appello.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito non prospettate in appello, quando la loro trattazione richieda un previo scrutinio devoluto ai giudici di merito.
- La censura sulla mancata applicazione di una disposizione penale e quella relativa alla recidiva devono essere specificamente devolute nei gradi di merito, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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