Cassazione Penale, Sentenza n. 5292/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione (entrambi) e, per Anastasio, anche per detenzione di banconota contraffatta. Anastasio deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 546 comma 1 lett. c) e 192 comma 1 c.p.p., contestando la valutazione della consapevolezza della contraffazione sulla base della testimonianza del coimputato e denunciando una presunta incoerenza rispetto al riconoscimento di attenuanti generiche al coimputato. Entrambi censurano inoltre la difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado (pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici menzionata in motivazione ma non nel dispositivo), chiedendo nullità o rinnovazione degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il motivo di Anastasio relativo alla motivazione è stato ritenuto aspecifico e attinente al merito, senza confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata (la Corte d'appello aveva fatto rilievo probatorio sulla condotta dell'Anastasio, quale il tentativo di disfarsi dei braccialetti). Il motivo relativo alla difformità dispositivo/motivazione è stato ritenuto privo di interesse da entrambi i ricorrenti: per Castiello perché la difformità riguardava solo Anastasio; per Anastasio perché la pena accessoria in questione era comunque stata revocata in appello. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza depositata il 28/10/2021.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Richiamato come base per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata applicata secondo quanto previsto dall'articolo.
art. 546 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e attinente al merito, quindi inammissibile.
Citato in relazione alla valutazione probatoria e alla presunta inattendibilità della dichiarazione del coimputato; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse adeguatamente motivata e non impugnabile per i motivi prospettati.
Applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione del merito (contestazione della valutazione della prova) sono frequentemente ritenute inammissibili in Cassazione se aspecifiche e prive di confronto diretto con le argomentazioni della decisione impugnata.
- La divergenza formale tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado può essere rilevante solo se il ricorrente ha un interesse concreto alla rimozione del vizio; se, in sede di gravame, l'errore è stato emendato o non riguarda l'interessato, la censura può risultare priva di interesse e quindi inammissibile.
- Per ottenere l'annullamento per difetto di motivazione è necessario indicare in modo specifico i profili di insufficienza o contraddittorietà e confrontarli puntualmente con le ragioni del giudice; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile può comportare, oltre alle spese, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il rischio di sanzioni economiche prima di proporre motivi manifestamente infondati o meramente formali.
- Le questioni relative a errori materiali o difformità formali possono, in alcuni casi, essere sanate con la procedura di correzione dell'errore materiale, ma ciò è applicabile solo se si tratta effettivamente di un errore di trascrizione e non di un vizio sostanziale.
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