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Ordinanza

Ordinanza n. 214/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla diffida del 24 giugno 2026 relativa alla purgazione e rettifica dei dati ostativi nell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulla diffida del 24 giugno 2026, con ordine di provvedere in via definitiva alla totale purgazione e rettifica dei dati ostativi inseriti nell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, in riallineamento alla situazione giuridica risultante da giudicati civili e penali. È stata proposta anche domanda cautelare e chiesta la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato che la Prefettura aveva già adottato, sull'istanza del 20 aprile 2026 di analogo contenuto, il nulla osta dell'11 maggio 2026 al rilascio della patente sospesa. L'accertamento dell'eventuale obbligo della Prefettura di riscontrare la successiva diffida è stato riservato alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare. Ha ritenuto che, nel giudizio avente a oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, la tutela cautelare richiesta fosse incompatibile con il relativo regime, poiché il suo eventuale accoglimento avrebbe anticipato integralmente la decisione di merito, rendendola inutile. La questione concernente l'obbligo della Prefettura di riscontrare la diffida del 24 giugno 2026 è stata riservata alla fase di merito. È stata fissata la camera di consiglio del 21 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso nel merito. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale concessione di misure cautelari

    La domanda cautelare è stata ritenuta inammissibile perché incompatibile con il giudizio sul silenzio, in quanto avrebbe anticipato integralmente gli effetti della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, è inammissibile una domanda cautelare quando la misura richiesta anticiperebbe integralmente il contenuto della decisione di merito, rendendo inutile la successiva pronuncia.
  • Quando l'amministrazione abbia adottato un atto su una precedente istanza di contenuto analogo, l'accertamento dell'eventuale obbligo di provvedere su una successiva diffida può essere riservato alla fase di merito e non definito nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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