Cassazione Penale, Sentenza n. 47124/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare contro l'ulteriore sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal G.U.P. di Caltanissetta (ordinanza 11/03/2022). Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata risposta alle argomentazioni difensive circa la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso del termine massimo e l'illegittimità della proroga disposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il deposito utile per la verifica della tempestività è quello in cui l'atto perviene alla cancelleria competente (Tribunale di Caltanissetta), che nel caso di specie risulta essere il 9 maggio 2022, oltre i termini decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito (20/21 aprile 2022). Per tale inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce i termini e la competenza per la presentazione delle impugnazioni cautelari; la Corte ha ritenuto che la tempestività va valutata con riferimento alla data in cui l'atto perviene alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 - Bottari, Rv. 280167
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 - Bottari, Rv. 280167
Precedente richiamato per affermare che il ricorso cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; la presentazione a un ufficio diverso comporta il rischio di inammissibilità per tardività, essendo rilevante la data di arrivo all'ufficio competente.
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Citato in relazione all'assenza di un obbligo di trasmissione automatica degli atti da parte della cancelleria diversa; la Corte sottolinea che non grava sull'ufficio diverso l'onere di trasmettere l'atto al giudice competente ai fini della tempestività.
Consente la condanna alle spese processuali nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato per imporre le spese al ricorrente.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile infliggere la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza della cancelleria.
Massime di principio
- La tempestività delle impugnazioni cautelari va valutata con riferimento alla data in cui l'atto perviene alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; presentarlo ad un ufficio diverso comporta il rischio di inammissibilità per tardività.
- È fondamentale depositare il ricorso presso la cancelleria competente (o il giudice indicato dall'art. 311) per non far decorrere termini sfavorevoli; non si può fare affidamento su una trasmissione automatica da parte di altra cancelleria.
- Le questioni di merito (es. perdita di efficacia della misura per decorso del termine massimo) non saranno esaminate se il ricorso è inammissibile per vizi procedurali.
- In caso di inammissibilità per tardività il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se non emerge l'assenza di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Per i detenuti e i difensori è importante monitorare con precisione le date di notificazione e deposito (anche tramite PEC o ufficio matricola) e agire tempestivamente presso l'ufficio competente per evitare preclusioni procedurali.
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