Cassazione Civile, Sentenza n. 12632/2021 del 12/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Svarca aveva chiesto il risarcimento dei danni per condotte vessatorie (mobbing) poste in essere dal Comune di Ancona, con apporto causale del collega Luciano Tittarelli. Le censure riguardavano trasferimenti, destituzione, numerose contestazioni disciplinari, sospensione della riscossione di multe legata alle attività degli ausiliari del traffico, e presunto demansionamento; Svarca deduceva l'intento persecutorio dell'amministrazione e chiedeva la quantificazione del danno
La decisione
Il ricorso per cassazione di Svarca è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adottato una motivazione conforme ai principi indicati in precedenza dall'ordinanza di rinvio: mancava la prova dell'intento persecutorio che caratterizza il mobbing, e le condotte contestate sono state valutate nel loro insieme dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione dopo le modifiche legislative (art. 360 c.p.c. e giurisprudenza delle Sezioni Unite). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune (euro 200 per esborsi, euro 5.000 per compensi professionali oltre accessori e rimborso forfettario del 15%) e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto
Norme richiamate
Norma invocata a base della responsabilità del datore di lavoro per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica del lavoratore. La Corte ha considerato il principio ma ha ritenuto che non fosse provato l'elemento intenzionale e sistematico richiesto per configurare il mobbing.
Norme sulla responsabilità contrattuale e sulla quantificazione del danno: richiamate dal ricorrente per la liquidazione del danno; la Corte d'appello è stata ritenuta adeguata nell'esame della prova e nella valutazione della quantificazione, e la Corte di cassazione non ha ravvisato errore di diritto rilevante.
Principio di responsabilità aquiliana richiamato a fondamento della domanda di risarcimento per il comportamento illecito: la Corte ha osservato che manca prova dell'illecito sistematico e dell'intento persecutorio necessario per la configurazione del mobbing.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Norme che disciplinano i motivi di cassazione. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto (n.5) e sulle vizi motivazionali rilevanti (n.4) dopo la modifica legislativa e la giurisprudenza delle Sezioni unite: non è consentita una rivalutazione dei fatti del merito che non configuri omesso esame di fatto decisivo o vizio estremo di motivazione.
Richiamato nell'ambito del controllo della motivazione; la Corte ha ricordato che solo anomalie gravi della motivazione (mancanza assoluta, apparente o contraddittoria) giustificano il vizio ai sensi dell'art. 360, n.4.
art. 54 d.l. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012
Norma citata per il cambiamento dell'ambito di sindacato di legittimità sulle motivazioni e per l'applicazione delle Sezioni Unite (nn. 8053/2014 e 8054/2014) che hanno delimitato il controllo in cassazione sulle questioni di fatto e di motivazione.
Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 e giurisprudenza collegata
Precedenti di diritto sul contenuto e i limiti del sindacato di cassazione in tema di motivazione e di apprezzamento del fatto: la Corte li ha applicati per dichiarare inammissibili le censure di Svarca che chiedevano una rivalutazione dei fatti di merito.
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato da parte del ricorrente ove dovuto.
Massime di principio
- Per le domande di mobbing l'elemento centrale è l'intento persecutorio sistematico e reiterato: la legittimità formale di singoli atti non esclude che, se unificati da intento persecutorio, possano integrare mobbing; tuttavia è onere del lavoratore provare tale intento.
- La valutazione complessiva delle condotte e del contesto di relazione è compito del giudice di merito; la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare le risultanze probatorie salvo errori di diritto o omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- La mera ripetizione di contestazioni disciplinari non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intento persecutorio se l'amministrazione possiede motivazioni giuridiche fondate e non emerge perdita di prestigio effettivamente provata.
- Gli spostamenti o trasferimenti decisi per ripristinare la serenità dell'ambiente di lavoro possono escludere la finalità persecutoria e non costituiscono automaticamente demansionamento.il trasferimento è valutato in base alle concrete modalità e finalità.
- Le censure in cassazione che lamentano carenza o insufficienza della motivazione sono soggette ai rigorosi limiti introdotti dalle modifiche normative e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite: occorre indicare specificamente il fatto storico omesso e dimostrare la sua decisività per l'esito.
- Nelle controversie che coinvolgono atti amministrativi e discipline interne, le valutazioni della legittimità amministrativa e delle decisioni della Corte dei conti o del giudice amministrativo possono influenzare, ma non determinare automaticamente, la sussistenza del mobbing: conta la prova dell'intento persecutorio e della sistematicità.
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