Cassazione Civile, Sentenza n. 12634/2021 del 12/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che, invertendo la decisione del Tribunale di Roma, aveva ritenuto legittimo il licenziamento collettivo disposto da Almaviva. Le censure riguardavano (1) profili processuali: presunta nullità o inammissibilità della sentenza di appello per omessa o non chiara indicazione dei singoli appellati e la validità della notifica dell'impugnazione a più parti; (2) profili di merito: illegittimità della delimitazione della platea degli esuberi alle sole unità produttive di Roma (e Napoli), rilevandone la mancata comparazione con l'intero complesso aziendale, la mancata applicazione dei criteri legali di scelta (carichi di famiglia, anzianità) o di criteri sindacali concordati alternativi, nonché la presunta fungibilità delle mansioni e la discriminazione/ritorsione nel licenziamento; (3) omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul profilo processuale ha ritenuto legittima e non nulla l'epigrafe dell'impugnazione in appello in cui era indicato il capofila con la formula "+ altri", perché le parti erano individuabili per relationem dagli atti del primo grado e dal contesto del reclamo, e la notifica effettuata al procuratore costituito è stata considerata valida. Sul merito ha confermato che la comunicazione di apertura della procedura di mobilità era sufficientemente completa ai sensi dell'art. 4 L. 223/1991; che la delimitazione della platea agli operatori delle unità produttive interessate (Roma e Napoli) era giustificata da concrete ragioni tecnico-organizzative, dalla distanza geografica e dall'infungibilità delle mansioni (commesse specifiche e esigenza formativa diversa fra inbound/outbound), e che l'accordo sindacale sul criterio di scelta era legittimo in quanto obiettivo e razionale. Ha inoltre ritenuto che i ricorrenti non avessero dato prova di intenti discriminatori o elusivi tali da inficiare la procedura. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e le spese di giudizio sono a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Legge 223/1991, art. 4 (terzo comma)
la comunicazione di apertura deve contenere: i motivi che determinano la situazione di eccedenza; i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali non risultino possibili rimedi alternativi ai licenziamenti; il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato; i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale e delle eventuali misure programmate
La comunicazione deve essere concreta e completa per consentire il controllo sindacale; la sua adeguatezza è requisito per la validità della procedura collettiva e la sua insufficienza può comportare l'inefficacia dei licenziamenti
Legge 223/1991, art. 5 (comma 1)
criteri di scelta dei lavoratori (se non predeterminati da CCNL: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative)
I criteri legali sono alternativi e concorrenti; possono essere derogati da accordo sindacale purché i criteri concordati siano oggettivi, razionali e non discriminatori
Richiamata in funzione applicativa: l'art.24 rende applicabili alcune disposizioni della legge (quali art.4 e art.5) al contesto considerato; in pratica assicura il coordinamento procedurale della disciplina delle mobilità
Codice di procedura civile, artt. 414, 434, 132, 332, 360 (n.4), 343, 346
Ripartiscono i compiti e i requisiti dell'atto di impugnazione e disciplinano i vizi per omessa indicazione delle parti, l'omesso esame di fatto decisivo e i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione nominativa non comporti nullità se le parti sono identificabili dal contesto e dagli atti del primo grado, e che le doglianze sul merito fossero inammissibili senza prova di malizia o elusione
Legge 92/2012 (art. 1, comma 48)
Richiamata in relazione alle modalità di impugnazione e all'epigrafe: consente una lettura conservativa degli atti di reclamo e l'identificazione delle parti per relationem, evitando la nullità formale quando non sussista incertezza assoluta
Costituzione, art. 41
Il giudice riconosce l'esercizio della libertà d'impresa e limita il sindacato giurisdizionale sulle scelte imprenditoriali tecniche, riconoscendo ampio spazio di discrezionalità all'imprenditore salvo illiceità o elusioni dei poteri sindacali
Decreto legislativo 151/2001, art. 54
Tutela delle lavoratrici madri: opera divieto di licenziamento per le donne in condizioni protette, principio richiamato per escludere la legittimità di licenziamento in alcuni casi e qui applicato per esenzioni specifiche
Massime di principio
- Difetti formali nell'epigrafe dell'appello (es. indicazione del primo attore + "altri") non determinano automaticamente la nullità: conta che le parti siano identificabili dal contesto e dagli atti del primo grado
- La notifica dell'impugnazione al procuratore costituito può essere valida per tutti i suoi assistiti se il procuratore ha poteri e doveri tali da attivarsi per la loro informazione e non sussiste incertezza assoluta sull'identità delle parti
- Il giudice di legittimità esercita un sindacato limitato sulla scelta imprenditoriale: le ragioni tecnico-organizzative dichiarate dall'impresa sono in linea di principio insindacabili salvo prova di malizia, elusione o discriminazione
- La delimitazione della platea degli esuberi a singole unità produttive è legittima se fondata su motivazioni tecnico-organizzative concrete (es. chiusura di divisioni, distanza geografica, infungibilità delle mansioni) e adeguatamente comunicata alle organizzazioni sindacali
- Gli accordi sindacali che stabiliscono criteri di scelta diversi da quelli legali sono validi se i criteri concordati hanno carattere di obiettività, generalità e razionalità e non violano il principio di non discriminazione
- Per contestare con successo un licenziamento collettivo in giudizio è necessario provare specificamente l'elemento soggettivo (intento discriminatorio o elusivo) e, sul piano processuale, impugnare espressamente i capi decisionali rilevanti (es. decisione sul carattere discriminatorio)
- Se si contesta la fungibilità delle mansioni, è fondamentale produrre elementi concreti (prove sulla omogeneità delle mansioni, sulle commesse e sulle possibilità effettive di trasferimento/riqualificazione) già in sede di merito
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