Cassazione Civile, Sentenza n. 12639/2021 del 12/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'esclusione dai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per la classe di concorso 43/A e la cancellazione dalle graduatorie di istituto di terza fascia per le classi 43/A e 50/A. La questione centrale era se il diploma di laurea del vecchio ordinamento in "discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo" (DAMS), equiparato dall'Università di Bologna alla laurea specialistica 73/S (discipline teatrali), fosse titolo valido per l'accesso all'insegnamento e per i PAS, considerando anche successivi esami integrativi e crediti acquisiti dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili vari motivi per difetto di specificità nella censura e perché si basavano su atti amministrativi o pareri (decreti ministeriali e decreti interministeriali) la cui interpretazione non è sindacabile direttamente in cassazione nella forma proposta. Inoltre è stata rilevata novità della questione relativa all'eventuale efficacia dell'abilitazione ottenuta successivamente (art. 4, co. 2-bis DL 115/2005) e la mancata indicazione, nel ricorso per cassazione, degli atti di merito in cui tale questione sarebbe stata dedotta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto interministeriale 9 luglio 2009 (tabella equiparazione titoli)
La Corte ha ritenuto che il D.I. di equiparazione valeva ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e non implicitamente per l'accesso all'insegnamento salvo diversa previsione normativa specifica.
Decreto interministeriale 5 maggio 2004 (tabella equiparazione precedente)
Analogamente al D.I. 2009, è atto di equiparazione finalizzato ai concorsi pubblici; la sua interpretazione non può essere impugnata in cassazione come se fosse norma regolamentare.
D.M. 39/1998
Prevedeva che la laurea in DAMS fosse titolo ammesso per la classe 43/A solo se conseguita entro l'anno accademico 1986/1987; quindi il titolo DAMS della ricorrente non risultava automaticamente idoneo per l'insegnamento.
D.M. 22/2005
Stabilisce per le classi 43/A e 50/A la necessità della laurea specialistica 73 e l'acquisizione di almeno 80 crediti in settori indicati; il possesso della sola equiparazione universitaria non sostituisce automaticamente questi requisiti se non risulta conforme al regolamento per l'insegnamento.
D.M. 13 giugno 2007 n.131 (Regolamento supplenze e graduatorie)
Precisa che i titoli per la III fascia delle graduatorie sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo; quindi l'iscrizione in graduatoria dipende dal possesso del titolo previsto per l'insegnamento.
Decreto Direttoriale 25 luglio 2013 n.58 (regolamento PAS)
Richiama il D.I. 9 luglio 2009 nelle premesse ma la Corte ha osservato che il decreto direttoriale è un atto amministrativo la cui interpretazione non può essere impugnata direttamente in cassazione come vizio di diritto.
D.L. 3 novembre 2005 n.115, art.4, comma 2-bis (convertito)
Prevede che nel caso di superamento delle prove scritte e orali previste dal bando, l'abilitazione consegua ad ogni effetto anche se l'ammissione sia dipesa da provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per novità poiché non adeguatamente dedotta in giudizio di merito.
Legge 19 novembre 1990 n.341; Legge 15 maggio 1997 n.127 art.95 lett. a); D.L. 3 novembre 1999 n.509; D.M. 270/2004
Riferimenti al quadro normativo universitario citati dalla ricorrente; la Corte ha rilevato che le doglianze su tali norme non sono state articolate con la specificità richiesta, rendendo i relativi motivi inammissibili.
Massime di principio
- Le equiparazioni tra titoli universitari operate con decreti interministeriali sono finalizzate alla partecipazione ai concorsi pubblici e non valgono automaticamente come titoli per l'accesso all'insegnamento, salvo espressa previsione normativa.
- Per accedere alle graduatorie di istituto e ai PAS occorre possedere i titoli e i requisiti previsti dalla normativa specifica sull'insegnamento (es. DM 22/2005), compresi eventuali crediti e limiti temporali; una equiparazione universitaria non sostituisce automaticamente tali prescrizioni.
- In sede di cassazione il ricorso deve essere specifico: il ricorrente deve indicare le norme ritenute violate, confrontarle punto per punto con le affermazioni della sentenza impugnata e richiamare gli atti del giudizio di merito in cui la questione è stata proposta; altrimenti i motivi sono inammissibili per difetto di specificità.
- Non è possibile, in cassazione, impugnare direttamente l'interpretazione di atti amministrativi o pareri (decreti ministeriali/direttoriali) come se fossero norme di diritto; tali censure sono inammissibili se non fondate su violazione di norme primarie suscettibili di sindacato.
- Questione di fatto o novità rilevanti (es. acquisizione successiva dell'abilitazione) devono essere state dedotte e documentate nei precedenti gradi di giudizio; altrimenti la Cassazione può dichiarare il motivo inammissibile per novità.
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