Cassazione Penale, Ordinanza n. 23221/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la condanna pronunciata in primo grado, definendo il giudizio con un accordo ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminando la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione, con conferma nel resto della sentenza di primo grado per i reati di tentato omicidio e violazione della normativa in tema di armi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per mancanza di motivazione sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che la sentenza d'appello non avrebbe esplicitato le ragioni per cui non era stato dichiarato il proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, a seguito della rinuncia a uno o più motivi di appello nell'ambito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., la cognizione del giudice di appello resti limitata ai soli capi o punti cui si riferiscono i motivi residui; ne deriva che l'imputato non può poi lamentare in cassazione la mancata o viziata motivazione sui motivi rinunciati. In particolare, quando la rinuncia riguardi i motivi sulla responsabilità, il giudice che accoglie la richiesta di riduzione della pena non ha l'obbligo di una specifica motivazione circa il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la rinuncia ai motivi sulla colpevolezza presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità e rende recessive eventuali cause di non punibilità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sui motivi di appello, con rinuncia ad alcuni motivi, circoscrive il devolutum ai soli capi o punti residui e consente la rideterminazione della pena senza necessità di rivalutare i motivi rinunciati.
È richiamato come base dell'inammissibilità del ricorso avverso la decisione resa all'esito del concordato sui motivi di appello.
La censura difensiva era fondata sulla pretesa mancanza di motivazione; la Corte esclude che, nel caso di rinuncia ai motivi sulla responsabilità, fosse dovuta una specifica motivazione sul mancato proscioglimento.
L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non impone una motivazione specifica quando i motivi sulla responsabilità siano stati rinunciati nell'accordo di appello.
Richiamato testualmente nel provvedimento come una delle norme che conducono alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito mediante concordato sui motivi, la rinuncia a uno o più motivi delimita definitivamente l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado ai soli temi non rinunciati.
- Chi rinuncia in appello ai motivi attinenti alla responsabilità non può poi dedurre in cassazione vizi di motivazione relativi a quei medesimi motivi rinunciati.
- Quando l'appellante rinuncia ai motivi sulla colpevolezza e chiede soltanto la riduzione della pena, il giudice di appello non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- L'accordo ex art. 599-bis c.p.p. presuppone, sul piano logico-processuale, una decisione affermativa della responsabilità, con conseguente irrilevanza di eventuali cause di non punibilità non dedotte nei motivi residui.
- Il ricorso per cassazione contro una decisione resa all'esito del concordato è inammissibile quando investa questioni ormai precluse dalla rinuncia in appello.
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