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Sentenza

Sentenza n. 5095/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile e liquidato le spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta inadeguata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante non ha contestato l’accoglimento della domanda di ottemperanza, con cui era stato riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per l’importo complessivo di euro 2.500. L’appello ha riguardato esclusivamente la misura della liquidazione delle spese di lite disposta dal TAR, ritenuta inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo al gravame.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi. In parziale riforma della sentenza impugnata, ha liquidato in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, ponendole a carico del Ministero soccombente e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per l’appello. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, poiché il gravame è stato accolto solo parzialmente e in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto nel giudicato civile, per un importo complessivo di euro 2.500.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»

    Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia assicurata una concisa esposizione delle ragioni della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o sul richiamo a un precedente conforme.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, il giudice può riformare parzialmente la sentenza impugnata determinando direttamente l’importo ritenuto congruo, anche mediante richiamo a un consolidato indirizzo della propria Sezione.
  • L’accoglimento solo parziale dell’appello sulle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado di appello, in particolare quando sussistano incertezze interpretative sui criteri di liquidazione.
  • La sentenza amministrativa può motivare mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., purché il rinvio consenta di individuare sinteticamente la ragione fattuale o giuridica decisiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di liteDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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