Cassazione Penale, Sentenza n. 25572/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) l'inutilizzabilità delle comunicazioni criptate acquisite tramite la piattaforma SKY-ECC e ottenute per tramite di Ordini Europei di Indagine (OEI) dalla Francia, per violazione degli artt.234 bis, 266, 266 bis e 270 c.p.p., della Direttiva 2014/41/UE (art.31) e dei principi di diritto di difesa (art.6 CEDU, art.111 Cost.); 2) omessa indicazione del procedimento francese, mancata ostensione delle modalità e delle fonti investigative con cui l'autorità italiana era venuta a conoscenza dei contenuti prima dell'inoltro delle OEI, e mancato accesso a chiavi/algoritmo crittografico che avrebbe pregiudicato il contraddittorio; 3) difetto di gravità indiziaria e insufficiente abbinamento tra PIN/nickname delle chat e i ricorrenti (possibilità di trasferimento dei cripto-telefoni, ambiguità degli indici), nonché contraddittorietà rispetto all'operazione Tre Croci già svolta sullo stesso carico; 4) carenza dei presupposti per la custodia cautelare atteso che le condotte contestate risalgono al 2021 e l'attività sarebbe cessata.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e privi di un ragionato confronto con l'ordinanza impugnata, richiamando i limiti dell'esame in sede di legittimità sulle misure cautelari. Quanto alle comunicazioni Sky-Ecc acquisite tramite OEI, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame: le chat decrittate dalla autorità francese e trasmesse all'Italia rientrano nella disciplina della circolazione delle prove (artt.238 e 270 c.p.p. e artt. 78 disp. att. c.p.p.), non richiedendo previa autorizzazione del giudice italiano; l'inutilizzabilità per violazione dei diritti fondamentali va provata dalla difesa e non è stata adeguatamente allegata. Sono state ritenute congrue e logiche le argomentazioni che hanno abbinato PIN/nickname ai singoli indagati mediante plurimi riscontri (nickname, riferimenti anagrafici/di residenza, fotografie, movimenti di viaggio, titolarità veicoli/attività, collegamenti con altri indagati), e sufficientemente sussistenti i gravi indizi in relazione ai reati di traffico internazionale di stupefacenti. Anche la misura custodiale è stata ritenuta adeguatamente motivata alla luce della gravità, dell'organizzazione, della dimensione internazionale e dei precedenti. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 codice di procedura penale
norma richiamata in relazione alla conferma dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale di Reggio Calabria
artt. 81, 110 c.p.; art.73 co.1; art.80 co.2 d.P.R. 309/1990
art.81, 110 c.p.; art.73 co.1; art.80 co.2 d.P.R. 309/90
norme sostanziali applicate per la qualificazione dei reati contestati (concorso, traffico di stupefacenti, circostanze aggravanti previste dal DPR 309/90)
Direttiva 2014/41/UE (Ordine Europeo di Indagine)
Direttiva 2014/41/UE (art.6, art.30, art.31 richiamati nel testo)
la Corte ha precisato che la trasmissione di contenuti di comunicazioni già acquisite e decrittate da autorità estera rientra nella disciplina della circolazione delle prove e non richiede previa autorizzazione del giudice italiano; la notifica prevista dall'art.31 non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei dati acquisiti via OEI
artt. 234 bis, 266, 266 bis, 270 cod. proc. pen.
artt.234-bis, 266, 266-bis, 270 c.p.p.
richiamate nei motivi difensivi in tema di utilizzabilità di elementi informatici e cooperazione giudiziaria; la Corte ha ritenuto in linea l'utilizzo delle acquisizioni effettuate via OEI
artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
art.238 e 270 c.p.p.; art.78 disp. att. c.p.p.
utilizzate per inquadrare la circolazione delle prove tra procedimenti penali e l'utilizzabilità di dati acquisiti all'estero
d.lgs. n.108/2017 (attuazione Direttiva OEI)
artt.23 e 24 d.lgs. n.108/2017
citati in relazione agli obblighi/limiti di notifica e verifiche sull'ammissibilità delle intercettazioni nell'ambito della cooperazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'inutilizzabilità ai casi in cui l'intercettazione sarebbe vietata dall'ordinamento dello Stato estero
art.6 CEDU
richiamato dai ricorrenti per violazione del diritto ad un giusto processo; la Corte ha ritenuto che la difesa non ha allegato prove sufficienti di violazione tale da escludere l'utilizzabilità delle chat
art.111 Cost.
richiamato in tema di diritti della difesa; la Corte ha ritenuto non dimostrata la violazione da parte della difesa
norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- Le comunicazioni criptate già acquisite e decrittate da un'autorità giudiziaria estera e trasmesse mediante Ordine Europeo di Indagine possono essere utilizzate in un procedimento italiano senza necessaria previa autorizzazione del giudice italiano: l'utilizzabilità è valutata secondo le regole sulla circolazione delle prove e non si presume automaticamente viziata.
- L'onere di allegare e provare che vi sia stata una violazione dei diritti fondamentali a seguito dell'acquisizione estera grava sulla difesa; mere eccezioni generiche non bastano a dichiarare inutilizzabili le prove.
- La mancata notifica prevista dagli artt.30-31 della Direttiva OEI non determina di per sé l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite all'estero; l'inutilizzabilità sussiste solo se l'intercettazione estera riguardava reati per i quali il mezzo intercettivo non sarebbe stato consentito dall'ordinamento del paese di esecuzione.
- Per l'identificazione dell'autore di messaggi criptati è ammissibile il ricorso a una pluralità di riscontri convergenti (nickname, elementi anagrafici, foto, geolocalizzazioni, movimenti di viaggio, proprietà di veicoli/immobili, contatti con terzi) e la valutazione complessiva di tali indici può fondare la gravità indiziaria.
- In sede di legittimità sulle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della congruenza e della logicità della motivazione del giudice del merito: non è consentito riesaminare fattualmente le prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti se non in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge specificamente dedotta.
- La mancanza di accesso a chiavi/algoritmi di cifratura non implica automaticamente inutilizzabilità delle conversazioni decrittate, salvo allegazioni concrete e probatorie che dimostrino manipolazione o inaffidabilità del contenuto.
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