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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25572/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) l'inutilizzabilità delle comunicazioni criptate acquisite tramite la piattaforma SKY-ECC e ottenute per tramite di Ordini Europei di Indagine (OEI) dalla Francia, per violazione degli artt.234 bis, 266, 266 bis e 270 c.p.p., della Direttiva 2014/41/UE (art.31) e dei principi di diritto di difesa (art.6 CEDU, art.111 Cost.); 2) omessa indicazione del procedimento francese, mancata ostensione delle modalità e delle fonti investigative con cui l'autorità italiana era venuta a conoscenza dei contenuti prima dell'inoltro delle OEI, e mancato accesso a chiavi/algoritmo crittografico che avrebbe pregiudicato il contraddittorio; 3) difetto di gravità indiziaria e insufficiente abbinamento tra PIN/nickname delle chat e i ricorrenti (possibilità di trasferimento dei cripto-telefoni, ambiguità degli indici), nonché contraddittorietà rispetto all'operazione Tre Croci già svolta sullo stesso carico; 4) carenza dei presupposti per la custodia cautelare atteso che le condotte contestate risalgono al 2021 e l'attività sarebbe cessata.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e privi di un ragionato confronto con l'ordinanza impugnata, richiamando i limiti dell'esame in sede di legittimità sulle misure cautelari. Quanto alle comunicazioni Sky-Ecc acquisite tramite OEI, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame: le chat decrittate dalla autorità francese e trasmesse all'Italia rientrano nella disciplina della circolazione delle prove (artt.238 e 270 c.p.p. e artt. 78 disp. att. c.p.p.), non richiedendo previa autorizzazione del giudice italiano; l'inutilizzabilità per violazione dei diritti fondamentali va provata dalla difesa e non è stata adeguatamente allegata. Sono state ritenute congrue e logiche le argomentazioni che hanno abbinato PIN/nickname ai singoli indagati mediante plurimi riscontri (nickname, riferimenti anagrafici/di residenza, fotografie, movimenti di viaggio, titolarità veicoli/attività, collegamenti con altri indagati), e sufficientemente sussistenti i gravi indizi in relazione ai reati di traffico internazionale di stupefacenti. Anche la misura custodiale è stata ritenuta adeguatamente motivata alla luce della gravità, dell'organizzazione, della dimensione internazionale e dei precedenti. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 codice di procedura penale

    norma richiamata in relazione alla conferma dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale di Reggio Calabria

  • artt. 81, 110 c.p.; art.73 co.1; art.80 co.2 d.P.R. 309/1990

    art.81, 110 c.p.; art.73 co.1; art.80 co.2 d.P.R. 309/90

    norme sostanziali applicate per la qualificazione dei reati contestati (concorso, traffico di stupefacenti, circostanze aggravanti previste dal DPR 309/90)

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordine Europeo di Indagine)

    Direttiva 2014/41/UE (art.6, art.30, art.31 richiamati nel testo)

    la Corte ha precisato che la trasmissione di contenuti di comunicazioni già acquisite e decrittate da autorità estera rientra nella disciplina della circolazione delle prove e non richiede previa autorizzazione del giudice italiano; la notifica prevista dall'art.31 non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei dati acquisiti via OEI

  • artt. 234 bis, 266, 266 bis, 270 cod. proc. pen.

    artt.234-bis, 266, 266-bis, 270 c.p.p.

    richiamate nei motivi difensivi in tema di utilizzabilità di elementi informatici e cooperazione giudiziaria; la Corte ha ritenuto in linea l'utilizzo delle acquisizioni effettuate via OEI

  • artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    art.238 e 270 c.p.p.; art.78 disp. att. c.p.p.

    utilizzate per inquadrare la circolazione delle prove tra procedimenti penali e l'utilizzabilità di dati acquisiti all'estero

  • d.lgs. n.108/2017 (attuazione Direttiva OEI)

    artt.23 e 24 d.lgs. n.108/2017

    citati in relazione agli obblighi/limiti di notifica e verifiche sull'ammissibilità delle intercettazioni nell'ambito della cooperazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'inutilizzabilità ai casi in cui l'intercettazione sarebbe vietata dall'ordinamento dello Stato estero

  • art.6 CEDU

    richiamato dai ricorrenti per violazione del diritto ad un giusto processo; la Corte ha ritenuto che la difesa non ha allegato prove sufficienti di violazione tale da escludere l'utilizzabilità delle chat

  • art.111 Cost.

    richiamato in tema di diritti della difesa; la Corte ha ritenuto non dimostrata la violazione da parte della difesa

  • art.616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Le comunicazioni criptate già acquisite e decrittate da un'autorità giudiziaria estera e trasmesse mediante Ordine Europeo di Indagine possono essere utilizzate in un procedimento italiano senza necessaria previa autorizzazione del giudice italiano: l'utilizzabilità è valutata secondo le regole sulla circolazione delle prove e non si presume automaticamente viziata.
  • L'onere di allegare e provare che vi sia stata una violazione dei diritti fondamentali a seguito dell'acquisizione estera grava sulla difesa; mere eccezioni generiche non bastano a dichiarare inutilizzabili le prove.
  • La mancata notifica prevista dagli artt.30-31 della Direttiva OEI non determina di per sé l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite all'estero; l'inutilizzabilità sussiste solo se l'intercettazione estera riguardava reati per i quali il mezzo intercettivo non sarebbe stato consentito dall'ordinamento del paese di esecuzione.
  • Per l'identificazione dell'autore di messaggi criptati è ammissibile il ricorso a una pluralità di riscontri convergenti (nickname, elementi anagrafici, foto, geolocalizzazioni, movimenti di viaggio, proprietà di veicoli/immobili, contatti con terzi) e la valutazione complessiva di tali indici può fondare la gravità indiziaria.
  • In sede di legittimità sulle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della congruenza e della logicità della motivazione del giudice del merito: non è consentito riesaminare fattualmente le prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti se non in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge specificamente dedotta.
  • La mancanza di accesso a chiavi/algoritmi di cifratura non implica automaticamente inutilizzabilità delle conversazioni decrittate, salvo allegazioni concrete e probatorie che dimostrino manipolazione o inaffidabilità del contenuto.

Testo integrale

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