Sentenza del 03/06/2020 n. 1389 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Avviso di accertamento - Motivazione - Art. 1, co. 335, l. 311/04 - Sufficienza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La massima riguarda la sufficienza della motivazione di un avviso di accertamento catastale emesso nell’ambito della revisione dei classamenti prevista dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004. Il testo non identifica le parti, l’immobile, il Comune, l’atto concretamente impugnato né le specifiche doglianze del ricorrente; non è quindi possibile attribuire con certezza il ruolo di ricorrente e resistente o ricostruire ulteriori motivi.
La decisione
Secondo il principio riportato, la motivazione del classamento è sufficiente quando l’atto si fonda sulla revisione della microzona dovuta a uno scostamento significativo dei valori rispetto all’insieme delle microzone comunali. In tale ipotesi non è necessario indicare le caratteristiche specifiche del singolo immobile. La massima non riporta il dispositivo, il giudice, il grado, le date, gli importi o le statuizioni sulle spese; non consente quindi di precisare l’esito processuale concreto né di identificare il vincitore tra le parti.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
La motivazione dell'atto di classamento trova riferimento, ai fini della propria sufficienza, nella peculiare normativa di cui all'art. 1, co. 335, l. 311/04, in quanto presupposto della revisione è il riallineamento resosi essenziale per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all'insieme delle microzone comunali, senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell'immobile.
Nella revisione dei classamenti basata sul significativo scostamento dei valori di una microzona rispetto alle altre microzone comunali, la motivazione può fondarsi sull’esigenza di riallineamento e non deve necessariamente descrivere le caratteristiche individuali dell’immobile.
Massime di principio
- Per gli aggiornamenti catastali effettuati ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, la motivazione può essere ritenuta sufficiente se chiarisce che la revisione deriva dal significativo scostamento dei valori della microzona rispetto al quadro delle microzone comunali e dalla conseguente esigenza di riallineamento.
- Il principio riguarda specificamente la revisione fondata sulla dinamica della microzona: non stabilisce che ogni avviso di classamento possa omettere le ragioni individuali dell’attribuzione catastale al di fuori di tale presupposto.
- La massima non indica l’esito del giudizio concreto né le parti; il principio sulla sufficienza motivazionale non permette, da solo, di ricostruire il dispositivo o identificare il vincitore.
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