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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02665/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato. Con l'unico motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti, alla mancata esclusione della recidiva e alla ritenuta insussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché generica e indeterminata, non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, e perché meramente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta e priva di vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    privo dei requisiti prescritti

    il motivo di ricorso deve essere specifico e individuare gli elementi posti a base della censura; la genericità e l'indeterminatezza lo rendono inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, come disposto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, indeterminato e non consente di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata.
  • Non è consentito limitarsi a riproporre in cassazione doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione con cui il giudice di merito le ha disattese.
  • La censura che investe il trattamento sanzionatorio o il giudizio sulle circostanze del reato deve indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta, altrimenti si risolve in una critica non scrutinabile nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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