Cassazione Penale, Ordinanza n. 03522/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta per un furto in abitazione aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che non fossero dimostrati, al di là di ogni ragionevole dubbio, i presupposti della sua responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi articolati non erano deducibili in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, senza confrontarsi in modo specifico con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica normativa non ha trasformato il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: resta preclusa alla Cassazione la rilettura degli elementi di fatto e l'adozione di parametri autonomi di valutazione della prova.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata a fondamento della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella effettuata dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve confrontarsi specificamente con la struttura logico-giuridica della decisione impugnata; non basta contrapporre una versione alternativa delle risultanze processuali.
- La censura relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo è inammissibile quando, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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