Cassazione Penale, Ordinanza n. 06490/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo con cui contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché costruito riproponendo argomentazioni già esaminate e disattese nel giudizio di gravame, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già disattese, senza misurarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La specificità del motivo richiede una effettiva correlazione critica con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la mera reiterazione di contestazioni generiche non è sufficiente.
- La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere sorretta da argomentazioni puntuali e non può risolversi in una contestazione astratta o meramente ripetitiva.
Come è indicizzato
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