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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11412/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Youbali con unico motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità. Il ricorrente contestava che l'atto di impugnazione aveva comunque specificato la doglianza sul trattamento sanzionatorio, denunciando sia i criteri adottati per individuare la misura della pena sia la doppia valorizzazione dei precedenti penali (usati per riconoscere la recidiva e, contemporaneamente, per aumentare la pena base), sicché l'appello non sarebbe stato privo di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.: l'atto di appello non ha enunciato rilievi critici puntuali e non si è confrontato con le specifiche argomentazioni del Tribunale relative al trattamento sanzionatorio (tra cui la rilevanza della recidiva, i 7 precedenti specifici, il comportamento durante la misura cautelare e la quantità di stupefacente). Di conseguenza ha confermato l'inammissibilità, ha posto le spese a carico del ricorrente e lo ha condannato al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando comunque, ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando i motivi non enunciano in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici con riferimento ai capi e punti della decisione impugnata. La Corte ha applicato tale norma per dichiarare inammissibile il gravame che non si confrontava con le specifiche argomentazioni del Tribunale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (norma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-bis)

    Ha introdotto il requisito di specificità nell'appello; la Corte ha richiamato tale fonte per motivare la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità: spese del procedimento a carico della parte che ha proposto il ricorso e possibilità di imporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che, nella fattispecie, non sussisteva colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha influenzato la valutazione sulle conseguenze economiche da irrogare ma non ha impedito l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'appello deve contenere motivi formulati in modo puntuale ed esplicito, con riferimento ai capi e ai punti della decisione impugnata: censure generiche o teoriche sono rischiosamente inammissibili ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis c.p.p.
  • Una doglianza che si limita a prospettare un principio astratto (es. "doppiamente valutati i precedenti") senza discutere concretamente e specificamente le argomentazioni e i fatti valorizzati dal giudice di merito è insufficiente per superare la verifica di specificità.
  • Se si contesta la valutazione dei precedenti penali (es. uso per recidiva e per aggravare la pena base), l'appellante deve indicare punti precisi della decisione e spiegare in che modo e perché la valutazione del giudice di merito sia contraddittoria, illogica o priva di adeguata motivazione.
  • In caso di inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità si applicano normalmente le spese processuali e l'onere del versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso (se documentabile) non esclude automaticamente tali conseguenze ma può essere considerata nella determinazione dell'entità.
  • Per evitare la declaratoria di inammissibilità, l'avvocato dovrà contestare nella comparazione le argomentazioni specifiche del giudice di merito, allegando dove necessario elementi probatori o richieste istruttorie puntuali che dimostrino l'errore di valutazione.

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