Cassazione Penale, Ordinanza n. 33112/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinuncia ritualmente presentata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 c.p.p. anche all'inammissibilità pronunciata ai sensi dell'art. 591 c.p.p., compresa quella conseguente alla rinuncia all'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello. Prima della trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione e mentre erano ancora pendenti i termini per impugnare, il ricorso è stato ritualmente rinunciato mediante dichiarazione depositata presso la Corte d'appello. Il difensore ha inoltre chiesto la trattazione separata de plano, allo scopo di ottenere l'irrevocabilità della sentenza e la tempestiva formazione del titolo esecutivo. La Corte ha ritenuto che la rinuncia determinasse l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., trattabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
L'inammissibilità derivante dalla rinuncia può essere trattata de plano.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende si applica senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità, incluse quelle pronunciate ai sensi dell'art. 591 c.p.p. per rinuncia all'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente presentata all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso derivante dalla rinuncia all'impugnazione può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La condanna prevista dall'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende si applica anche all'inammissibilità pronunciata ai sensi dell'art. 591 c.p.p. per rinuncia all'impugnazione.
Come è indicizzato
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