Cassazione Penale, Sentenza n. 10/2022 del 03/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., denunciando la nullità della citazione a giudizio per incerte indicazioni delle date delle udienze e sostenendo che tale vizio avrebbe compromesso il diritto di difesa e la possibilità di proporre tempestive richieste istruttorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i vizi della citazione anteriori all'udienza del 12/09/2017 fossero stati superati dalla successiva rinnovazione della citazione per l'udienza del 10/04/2018, notificata all'imputato con domicilio eletto presso il difensore che partecipò poi all'udienza decisoria del 26/02/2019. Pertanto non è stata riconosciuta alcuna nullità assoluta né un'incidenza concreta sul diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; resta confermata la condanna originaria alla pena di euro 300,00 ai sensi dell'art. 660 cod. pen.
Norme richiamate
La norma è quella applicata per la condanna di merito. La Corte di Cassazione non ha riformato la valutazione di merito sulla fattispecie, concentrandosi invece sui profili processuali relativi alla citazione.
norme processuali sulla citazione a giudizio e nullità
La Corte ha interpretato che eventuali vizi formali della citazione possono essere sanati da una rinnovazione della citazione e dalla effettiva partecipazione del difensore domiciliatario; l'assenza di tempestiva eccezione in primo grado esclude in genere la rilevabilità di nullità non assolute in sede di impugnazione.
Massime di principio
- Vizi formali della citazione possono essere sanati da una successiva rinnovazione della citazione se l'imputato o il suo difensore ne hanno effettiva conoscenza e partecipano al processo.
- Le nullità processuali vanno generalmente eccepite tempestivamente in primo grado; la mancata eccezione e la partecipazione del difensore indeboliscono la possibilità di ottenere l'annullamento in sede di impugnazione.
- L'onere di dimostrare l'incidenza concreta di un vizio formale sul diritto di difesa grava sul ricorrente: mere irregolarità formali, prive di effetto sulla difesa, non comportano nullità assolute.
- La Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile se manifestamente infondato e può sanzionare il ricorrente con condanna alle spese e con corresponsione di somme alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa o temerarietà.
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