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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23334/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello cautelare contro il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 274 e 275 c.p.p., contestando l'esistenza delle esigenze cautelari nella loro concretezza e attualità, la mancata proporzionalità e adeguatezza della misura, e invocava come "novità" e elemento di attenuazione: dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie rese nel procedimento, l'assenza di precedenti penali, l'ammissione all'uso del braccialetto elettronico e la possibilità di svolgere gli arresti domiciliari in Abruzzo, nonché la presunta resipiscenza e la continuazione dell'attività criminosa fino al 2018 come prova di collaborazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di merito e il Tribunale del riesame avessero fornito motivazione adeguata e non viziata: le dichiarazioni del Corace non costituivano "novità" rispetto agli elementi già acquisiti e, anzi, ripercorrevano le risultanze investigative consolidate; la scelta del rito abbreviato non era indice di sincera resipiscenza ma idonea a spiegare un vantaggio processuale. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sui giudizi di merito in materia cautelare (controllo circoscritto alla presenza di ragioni giuridicamente significative e all'assenza di illogicità manifeste). Ha condiviso la valutazione della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione, fondata su professionalità del ricorrente, rete di rapporti e breve intervallo temporale rispetto alla precedente decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    menzionata come norma applicata dal GIP nella decisione di respingere la richiesta di sostituzione della misura

    Norma che disciplina la decisione del giudice sulle misure cautelari; la corte ricorda che la valutazione delle esigenze cautelari rientra nel perimetro del giudice del merito

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    articoli invocati dal ricorrente in ordine a violazione di legge e vizio di motivazione

    Sono le norme citate a fondamento del motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non ha indicato vizi di motivazione tali da rendere illegittimo il provvedimento impugnato

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    citato in relazione al procedimento trattato con contraddittorio scritto

    Norma emergenziale che autorizza il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la modalità di trattazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    Prevede la disciplina delle spese in caso di ricorso; applicata per condannare il ricorrente

  • art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

    menzionata in ordine agli adempimenti di cancelleria

    Norma procedurale di rinvio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla sentenza

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, è limitata nel sindacato sui fatti: può verificare solo la presenza di ragioni giuridicamente significative nella motivazione e l'assenza di illogicità manifeste, non può rieditare le valutazioni di merito sugli indizi e sull'adeguatezza della misura
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare occorre produrre elementi nuovi, concreti e rilevanti che possano incidere sul giudizio prognostico sulle esigenze cautelari; semplici dichiarazioni che si limitino a ripercorrere le risultanze investigative non costituiscono "novità" efficace
  • La scelta del rito abbreviato o l'accettazione di dispositivi come il braccialetto elettronico non sono di per sé prova certa di sincera resipiscenza e non invalidano automaticamente la valutazione delle esigenze cautelari
  • L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione devono essere fondate su elementi di fatto (modalità del fatto, professionalità acquisita, rete di contatti, contesto socio-ambientale, breve intervallo temporale rispetto a valutazioni precedenti) e possono sussistere anche in assenza di una "occasione" immediata per delinquere
  • In fase di cassazione è strategico indicare con precisione quali parti della motivazione del giudice di merito sarebbero "acritiche" o logicamente viziate e dimostrare in che modo ciò avrebbe condotto a conclusioni diverse; l'assenza di tale specificazione comporta inammissibilità o rigetto del ricorso

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