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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26090/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'interessato aveva chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze irrevocabili concernenti diversi episodi di rapina aggravata, lesioni e porto di armi, tutti commessi in un arco temporale molto breve e nel medesimo contesto territoriale. Il giudice dell'esecuzione aveva negato il beneficio ritenendo che non bastassero la mera identità o analogia dei reati, la vicinanza temporale e l'unicità del fine, occorrendo invece specifici elementi dimostrativi di una preventiva originaria programmazione. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato il dato del tempus commissi delicti, la contiguità temporale, le modalità esecutive analoghe e il contesto territoriale comune, tutti elementi idonei a integrare il medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, osservando che la motivazione era coerente con i principi consolidati: la mera omogeneità dei reati, la contiguità spazio-temporale e la ripetizione di condotte analoghe sono solo indici sintomatici, ma non bastano da soli a provare l'originaria deliberazione unitaria. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la diversità dell'oggetto delle rapine e delle persone offese, nonché la mancanza di elementi specifici da cui desumere la preventiva programmazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Per il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, occorre la prova di un medesimo disegno criminoso fondato su una preventiva programmazione; non sono sufficienti la mera identità o analogia dei reati, il fine ultimo comune o la vicinanza temporale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Sono i motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente come norma applicata, ma la motivazione richiama il tema della valutazione degli indici probatori e della loro sufficienza dimostrativa; tuttavia dal testo non emerge un'applicazione diretta della disposizione, quindi la norma non viene classificata come centrale.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa e concreta dell'esistenza di un'unica ideazione criminosa già presente al momento del primo reato, almeno nelle linee essenziali, non potendo essere desunto automaticamente dalla ripetizione di reati analoghi.
  • L'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale e la medesima area geografica sono indici rilevanti ma non decisivi: essi assumono valore solo se corroborati da elementi specifici che consentano di inferire una preventiva programmazione unitaria.
  • La diversità dell'oggetto delle singole condotte e delle persone offese può costituire elemento idoneo a escludere la prova del medesimo disegno criminoso, quando la difesa non offra ulteriori dati concreti di collegamento programmatico.
  • La valutazione degli indici di continuazione è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non illogica e priva di travisamenti di fatto.
  • La reiterazione di condotte criminose analoghe non coincide con il medesimo disegno criminoso e attiene piuttosto a nozioni diverse, quali recidiva, abitualità o professionalità nel reato, che rispondono a una logica distinta rispetto al favor rei proprio della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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