Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12213/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua istanza di revoca della revoca della grazia concessa il 12/04/2006, contestando la determinazione dell'epoca di commissione del reato. Denuncia contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova: contesta la valutazione della intercettazione del 20/04/2010, che a suo avviso rappresenterebbe solo una disponibilità occasionale a finanziare un'operazione futura e non la prova della sua intraneità all'associazione sin dal 2010; ricorda che le sentenze di merito individuano il suo ruolo effettivo solo a partire dall'estate 2011, quando si sarebbe sostituito a un membro (Fiorentino) e sarebbe entrato in contatto con gli altri partecipi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia correttamente attenuto alle valutazioni dei giudici di merito e abbia logicamente individuato l'epoca iniziale della partecipazione associativa in marzo/aprile 2010, sulla scorta dell'intercettazione del 20/04/2010 in cui il ricorrente si dichiara disponibile a finanziare un'operazione di importazione di stupefacenti, e del successivo progressivo ruolo organizzativo assunto nel 2011. La Corte ha confermato che la partecipazione contestata (violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990) è da farsi risalire entro cinque anni dalla concessione della grazia, giustificando la revoca del beneficio. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione denunciato, ritenendo logica la ricostruzione fattuale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Il reato di traffico di stupefacenti contestato in base a questa norma è stato datato dai giudici di merito a partire da gennaio/aprile 2010; tale datazione è stata ritenuta rilevante per la valutazione della revoca della grazia concessa nel 2006, poiché la commissione del reato entro cinque anni dalla grazia giustifica la revoca del beneficio

  • Ordinanza del GIP del Tribunale di Genova, 25/09/2025

    Il giudice dell'esecuzione ha esercitato il potere/dovere di determinare l'esatta epoca di commissione del delitto quando non indicata con precisione nell'imputazione, facendo propria la valutazione delle sentenze di merito e ritenendo provata la partecipazione del ricorrente sin dall'aprile 2010

  • Corte di cassazione, Sez. 4, n. 2393 del 10/11/2016 (dep. 2017)

    pagina 4: 'organizzatore e finanziatore di una associazione operativa fin dal gennaio 2010'

    La Suprema Corte aveva già respinto il ricorso di Del Cecato e confermato la valutazione che lo riteneva finanziatore e successivamente organizzatore dell'associazione sin dal 2010; tale precedente giurisprudenziale rafforza la ricostruzione cronologica adottata dal giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di determinare l'esatta epoca di commissione del reato quando l'imputazione è generica; può utilizzare e richiamare le valutazioni dei giudici di merito
  • Una singola intercettazione che attesti disponibilità a finanziare o partecipare può, se ben inserita nel quadro probatorio e coerente con successivi comportamenti, bastare a datare l'inizio della partecipazione associativa
  • La progressione da finanziatore a ruolo organizzativo in fasi successive rafforza la valutazione che la partecipazione sia iniziata in una fase anteriore; l'assenza di molteplici conversazioni intercettate non esclude l'esistenza di rapporti preesistenti
  • La revoca della grazia presidenziale può essere legittima se si accerta che il beneficiario ha commesso un reato entro il periodo rilevante (nel caso concreto cinque anni); la datazione del reato è dunque cruciale
  • Le censure che mirano a una diversa valutazione del merito non sono ammissibili davanti alla Corte che valuta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, salvo che non emergano manifesta illogicità, contraddittorietà o vizio motivazionale
  • I precedenti di merito e della Cassazione, quando confermano una medesima ricostruzione fattuale, vincolano e legittimano il richiamo che il giudice dell'esecuzione ne fa per motivare la propria decisione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.