Cassazione Penale, Sentenza n. 15975/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello ritenendo che vi sia inosservanza ed errata applicazione della legge penale per mancato o erroneo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.: la difesa deduce che la sentenza impugnata non ha correttamente tenuto conto delle ipotesi di estinzione del reato o dei presupposti per il proscioglimento previsti dalla norma richiamata.
La decisione
Nel corso del gravame è sopravvenuto il decesso di Giorgino Cosimo (15/03/2025). La Corte di legittimità ha ritenuto che, essendo intervenuta la morte dopo la proposizione del ricorso, vada annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giorgino Cosimo perché il reato si è estinto per morte dell'imputato; ha inoltre disposto la separazione della posizione processuale del coimputato Falcone Simone, con formazione di autonomo fascicolo e rinvio dell'ulteriore trattazione per costui all'udienza fissata (11 aprile 2025). La Corte ha precisato che, per effetto della sopravvenuta estinzione, è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata in relazione alla riforma della pena operata in sede d'appello; citata quale riferimento procedurale della decisione impugnata (contestata dai ricorrenti nella loro impugnazione).
La Corte interpreta l'art.129 c.p.p. nel senso che la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e impedisce ogni pronuncia di proscioglimento nel merito (comma 2).
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Rv. 267384)
Richiamato il precedente per affermare il principio che la sopravvenuta morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con esaurimento del rapporto processuale.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo aver proposto ricorso in Cassazione, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti per estinzione del reato; non può essere pronunciato un proscioglimento nel merito.
- La posizione processuale dei coimputati non viene estinta per il decesso di uno degli imputati: va disposta la separazione delle posizioni e proseguito il giudizio per gli altri, con formazione di fascicoli autonomi.
- La sopravvenuta estinzione del reato per morte esaurisce il rapporto processuale e impedisce decisioni sulla responsabilità sostanziale dell'imputato deceduto; ciò ha effetto anche ai fini dell'impossibilità di pronunce favorevoli sostitutive.
- Appena determinato il decesso dell'imputato, la difesa o le parti interessate devono tempestivamente depositare certificato di morte; la Corte utilizza tale documento per valutare l'applicazione dell'art.129 c.p.p.
- In casi similari è opportuno distinguere l'effetto sul procedimento penale (estinzione per morte) dall'eventuale responsabilità civile o dall'azione civile che può proseguire nei modi e termini previsti dalla legge.
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