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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08885/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (affittuaria)

La controversia

Le ricorrenti avevano introdotto davanti al Tribunale di Udine un giudizio ex art. 447-bis c.p.c. per far accertare l'indebito trattenimento, da parte della controparte, delle somme riscosse tramite escussione di una fideiussione bancaria a garanzia di canoni asseritamente maturati dal 19 gennaio 2020 nell'ambito di un affitto di ramo d'azienda. Sostenevano di non dovere tali somme perché il rapporto locatizio/di affitto era cessato per effetto di legittimo recesso, già accertato in un separato giudizio definito in appello dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza n. 410/2021, poi impugnata per cassazione. Il Tribunale aveva sospeso il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio di cassazione sulla sentenza pregiudicante. Con il regolamento di competenza le ricorrenti denunciavano, con due motivi, l'assenza dei presupposti della sospensione necessaria: primo, perché i due procedimenti pendevano in gradi diversi e mancava un rapporto di pregiudizialità tecnica tale da giustificare l'art. 295 c.p.c.; secondo, perché il giudizio pregiudicante coinvolgeva solo una parte dei soggetti presenti nel giudizio sospeso e quindi non avrebbe potuto produrre giudicato utile nel procedimento sospeso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, con assorbimento del secondo, ha cassato l'ordinanza di sospensione del Tribunale. Ha affermato che, quando tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può essere disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma solo, eventualmente, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Poiché il Tribunale aveva invece sospeso ex art. 295 c.p.c., il provvedimento è stato dichiarato illegittimo. La Corte ha quindi disposto la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Udine, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione. Ha inoltre condannato la società intimata al pagamento, in solido, delle spese del procedimento di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    norma che regola il rito applicato nel giudizio introduttivo davanti al Tribunale.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è legittima quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non passata in giudicato; se il giudice vi ricorre fuori dei casi consentiti, il provvedimento è illegittimo e va annullato.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    in presenza di pregiudizialità tecnica e sentenza pregiudicante non definitiva, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solo facoltativamente ai sensi di questa norma.

  • art. 297 c.p.c.

    la Corte richiama la possibilità di istanza di prosecuzione quando la sospensione sia stata disposta e il giudizio pregiudicante abbia assunto una certa fase processuale.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale disciplina applicabile in caso di eventuale conflitto tra giudicati.

  • art. 282 c.p.c.

    utilizzato dalle Sezioni Unite richiamate per giustificare la cesura tra la lite originaria e la situazione derivante dalla sentenza di primo grado, con rilevanza sistematica sulla sospensione per pregiudizialità.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    richiamato per l'enunciazione del principio di diritto da parte delle Sezioni Unite.

  • art. 380-ter c.p.c.

    norma procedurale che ha regolato il trattazione camerale del ricorso.

  • art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    "qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"

    richiamato per liquidare le spese del giudizio di regolamento, trattandosi di causa relativa a una questione processuale e non alla controversia complessiva.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante è già stata decisa con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non va disposta ex art. 295 c.p.c., ma solo, se del caso, ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in una situazione in cui la disciplina corretta sarebbe quella dell'art. 337, comma 2, c.p.c. è illegittimo a prescindere dall'effettiva esistenza del rapporto di pregiudizialità.
  • L'errore nell'individuazione della base normativa della sospensione consente la tutela mediante regolamento di competenza, con conseguente caducazione dell'ordinanza e prosecuzione del processo.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, la controversia può essere considerata di valore indeterminabile perché il processo verte su una questione processuale e non sull'intera domanda sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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