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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12207/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 2.800 di multa nei confronti dell'imputato. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi motivazionali per asserita mancata adeguata valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; ha inoltre contestato la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, ritenendola in contrasto con la ratio dell'istituto e con i limiti dell'accordo ex art. 444 c.p.p. tra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo la riforma, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Il motivo sulla responsabilità è stato ritenuto estraneo a tali limiti e quindi inammissibile. Quanto alle spese processuali e di custodia cautelare, la Corte ha ribadito che, in caso di patteggiamento di pena detentiva superiore ai due anni, esse devono essere obbligatoriamente poste a carico dell'imputato, indipendentemente dal fatto che non siano menzionate nell'accordo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena è frutto dell'accordo tra le parti; nel patteggiamento la decisione recepisce l'intesa raggiunta, entro i limiti di legge.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorrente invocava il proscioglimento immediato, ma il motivo è stato ritenuto non scrutinabile nei limiti del ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'impugnazione è stata trattata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, P.g. in proc. Crudele, Rv. 254689 – 01

    In tema di patteggiamento di pena detentiva superiore a due anni, sono obbligatorie le pene accessorie previste dalla legge e la condanna alle spese processuali e di eventuale custodia cautelare, anche se non menzionate nell'accordo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi di ricorso sono tassativamente limitati alle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tali casi sono inammissibili.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere proposta come motivo generico di ricorso contro il patteggiamento se non rientra nei ristretti vizi deducibili contro tale tipo di sentenza.
  • Nel patteggiamento con pena detentiva superiore a due anni, le spese processuali e quelle eventuali di custodia cautelare devono essere poste a carico dell'imputato per previsione legale, anche se l'accordo tra le parti non le richiama espressamente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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