Cassazione Penale, Ordinanza n. 10542/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo: lamentava l'omessa motivazione sulla eventuale sussistenza di cause di non punibilità che avrebbero potuto condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava gli elementi concreti posti a base della censura e non consentiva di individuare in modo sufficientemente specifico i rilievi mossi alla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non illustrava in modo puntuale le ragioni per cui la sentenza di appello avrebbe dovuto essere censurata per mancata valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza si fondava sull'omessa verifica di eventuali cause di non punibilità idonee a imporre una pronuncia di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della loro sussistenza, ma rileva che la censura non era specificamente articolata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi e degli elementi su cui si fondano; la mancanza di specificità e determinatezza rende il motivo inammissibile.
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario che il motivo sia specifico e autosufficiente quanto basta a rendere comprensibile il perimetro della censura, indicando gli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda.
- La deduzione dell'omessa valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non può essere formulata in modo meramente assertivo o generico: occorre spiegare quali elementi impongano, secondo il ricorrente, una immediata declaratoria di proscioglimento.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e la doglianza non individua puntualmente i vizi denunciati, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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