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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12704/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza di condanna per omicidio volontario e porto illegale d'arma, deducendo: 1) insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e carenza di motivazione, in particolare contestando l'attendibilita' e il valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori (D'Aquino, Musumeci, Querulo, Nicotra, Pettinati, Sturiale) e sostenendo che molte risultano de relato o non forniscono riscontri individualizzanti; 2) la corte di merito avrebbe travisato le intercettazioni e le videoriprese al cimitero e non avrebbe considerato elementi a favore dell'imputato (assenza di riferimenti all'Orestano da parte dei familiari della vittima). Inoltre il ricorrente censurava il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria per assumere la deposizione del teste Marletta, ritenuta prova decisiva ai fini dell'alibi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure generiche e non specificate in modo da consentire il sindacato di legittimità; ha precisato che il controllo sulla motivazione e sulla valutazione delle prove in cassazione e' limitato: si verifica l'eventuale carenza o manifesta illogicita' della motivazione solo se il vizio risulta dal testo della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano ampiamente argomentato l'attendibilita' dei collaboratori, i riscontri tra le dichiarazioni e gli elementi di intercettazione/videoripresa, oltre ad aver motivato il rigetto della rinnovazione istruttoria (irrilevanza del teste Marletta in relazione ai tempi e alla vicinanza del panificio). Conseguentemente il provvedimento di condanna di merito resta confermato (la Corte d'Appello aveva gia' escluso l'isolamento diurno), il ricorso e' inammissibile e il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b), d) e e))

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il vizio di motivazione e' sindacabile in cassazione solo se la carenza o manifesta illogicita' risulta dal testo della sentenza impugnata e non puo' sostituirsi alla valutazione di merito

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Riguarda i limiti del giudizio della Corte di cassazione; la Corte utilizza tale riferimento per confutare doglianze che implicano una diversa valutazione di merito e per affermare i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.

    Regola il valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori e delle prove d'udienza; la Corte valuta la qualita' degli indizi, richiamando che le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate purché sussistano riscontri e congruenze

  • art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.

    Norme relative all'utilizzo delle dichiarazioni di persone informate sui fatti e dei collaboratori; citate nel contesto della valutazione dell'attendibilita' delle fonti dichiarative

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama l'onere motivazionale della sentenza; la Corte osserva che la motivazione del giudice di merito e' risultata puntuale e sufficiente

  • art. 7, legge n. 203/1991

    Prevede l'aggravante per reati commessi agevolando l'attivita' di associazione mafiosa; la difesa chiedeva l'esclusione dell'aggravante, ma i giudici di merito l'hanno ritenuta applicabile in base al quadro probatorio

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna a Euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non e' sede per rivedere la valutazione di merito delle prove: le diversita' nella valutazione delle dichiarazioni e dei riscontri non costituiscono di per se' motivo di nullita' o inammissibilita' del ricorso, salvo che la sentenza non abbia motivato affatto il punto o presenti manifesta illogicita' riscontrabile nel testo
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche se in parte basate su informazioni de relato, possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti se risultano riscontrate tra loro e corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, videoriprese, circostanze investigative)
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello e' eccezionale: il giudice di appello ha discrezionalita' e puo' rifiutare la rinnovazione se ritiene di poter decidere sulla base degli atti, motivando l'irrilevanza o l'insufficiente rilevanza della prova proposta
  • Perche' una censura di carenza di motivazione riesca davanti alla Cassazione occorre che il mancato esame del punto emerg a chiaramente dal testo della decisione impugnata; non e' sufficiente proporre una diversa lettura delle stesse risultanze
  • L'esistenza di presunti elementi a favore dell'imputato (assenze di riferimenti nelle intercettazioni, versioni alternative dei familiari) deve essere valutata dal giudice di merito; in cassazione conta che il giudice abbia fornito una spiegazione coerente delle ragioni per cui tali elementi non alterano il convincimento probatorio

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