Cassazione Civile, Ordinanza n. 32633/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società contro una banca in relazione agli effetti di una segnalazione alla Centrale Rischi su un rapporto di finanziamento. In appello, la banca aveva ottenuto una rideterminazione della condanna, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello stabilito in primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c. e nullità della sentenza per asserita violazione del giudicato, sostenendo che la corte territoriale avrebbe negato l’attitudine lesiva della segnalazione alla Centrale Rischi; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 115 c.p.c. e 1226 c.c., lamentando che la corte d’appello avrebbe immotivatamente disatteso un fatto notorio dell’ambito bancario, cioè che la segnalazione alla Centrale Rischi comporterebbe il downgrade del rating e l’aumento generalizzato dei tassi passivi nei contratti bancari. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la reale ratio decidendi e tendevano, in sostanza, a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, relativo alla mancata prova del maggior costo del mutuo e della stessa verificazione del pregiudizio allegato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non chiarisse in che modo sarebbe stato violato il giudicato e, comunque, che la corte d’appello avesse fondato la rideterminazione del danno non sulla negazione dell’attitudine lesiva della segnalazione, ma sulla mancanza di riscontri concreti sul maggior tasso debitore allegato. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata esisteva ed era sufficientemente ampia, l’art. 115 c.p.c. era invocato in modo inconferente e l’art. 1226 c.c. non era pertinente, poiché la corte territoriale non aveva rigettato la domanda per impossibilità di provare esattamente il danno, ma aveva escluso che il danno si fosse verificato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta violazione del giudicato; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non spiegava concretamente in cosa consistesse la violazione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza, ma i motivi sono stati giudicati inammissibili perché in realtà diretti a contestare accertamenti di fatto
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per dedotta carenza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era presente e sopra il minimo costituzionale
invocato per asserita nullità della sentenza per difetto di motivazione; la censura è stata ritenuta infondata
richiamato in modo inconferente; la Corte ha osservato che la doglianza non era pertinente rispetto alla decisione impugnata
ritenuto non pertinente, poiché la corte d'appello non aveva escluso il risarcimento per impossibilità di prova precisa del quantum, ma per mancata dimostrazione dell'esistenza stessa del pregiudizio
applicato dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento di somme ulteriori in ragione della soccombenza e della valutazione della lite
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non individua con precisione la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una censura astratta o meramente assertiva.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in una richiesta di rivalutazione del merito, se la doglianza mira in sostanza a contestare un accertamento di fatto motivatamente compiuto dal giudice territoriale.
- La violazione dell’art. 2909 c.c. deve essere dedotta indicando specificamente quale statuizione coperta da giudicato sia stata effettivamente travolta; la mera affermazione della sua esistenza non basta.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente e idonea a superare il minimo costituzionale, anche se la parte la ritenga non condivisibile.
- L’art. 1226 c.c. riguarda la liquidazione equitativa del danno quando il danno è provato ma non è possibile determinarne precisamente l’ammontare; non è pertinente quando il giudice escluda in fatto la stessa verificazione del pregiudizio.
Come è indicizzato
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