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Ordinanza

Ordinanza n. 3254/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la revoca delle misure economiche di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, in sostanza, l'illegittimità della revoca del provvedimento con cui la Commissione centrale competente aveva deliberato l'erogazione, in favore del collaboratore di giustizia e delle sue due figlie, della somma corrispondente alla capitalizzazione delle misure di assistenza. In sede cautelare, ha prospettato il rischio di un grave pregiudizio derivante dall'impossibilità di reinserimento sociale e dalla compromissione della propria incolumità. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi d'appello, ma dà conto della contestazione dei presupposti della revoca e della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo inidonee le censure a superare l'insussistenza del fumus boni iuris. Ha valorizzato come incontestati i fatti posti a fondamento della revoca: per rendicontare la spesa relativa ad arredi erano state prodotte fatture emesse da una società che aveva già cessato l'attività, la quale risultava destinata al mero commercio al dettaglio di ferramenta e non alla vendita di mobilia; inoltre, non risultava documentata la consegna degli arredi. Il Collegio ha escluso anche un concreto e attuale periculum in mora, osservando che le esigenze di sicurezza dell'appellante e del nucleo familiare avrebbero potuto trovare adeguata considerazione nell'ambito delle ordinarie misure di protezione. È stata inoltre respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per l'insussistenza della ragionevole previsione di fondatezza del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Rileva ai fini dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali della parte appellante.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare, la concessione della tutela interinale richiede una ragionevole previsione di fondatezza delle censure e la dimostrazione di un concreto e attuale periculum in mora; l'assenza anche di uno dei due presupposti giustifica il rigetto.
  • La mancata contestazione dei fatti posti a fondamento di un provvedimento amministrativo, ove tali fatti evidenzino irregolarità documentali rilevanti e non adeguatamente giustificate, impedisce di ravvisare il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare.
  • La prospettazione generica di pregiudizi personali o di sicurezza non è sufficiente a integrare il periculum in mora quando il rischio dedotto può ricevere adeguata tutela attraverso altri strumenti amministrativi di protezione.
  • L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta, nella fase cautelare, quando non sussista una ragionevole previsione di fondatezza della domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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