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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33611/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex artt. 629 e 630 c.p.p. della sentenza del Tribunale di Milano del 05/11/2014 con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova: a) le nuove prove a discarico sarebbero idonee a determinare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; b) le prove preesistenti non potrebbero più confermare la responsabilità alla luce delle sopravvenienze.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella revisione di una sentenza di patteggiamento, il novum deve dimostrare l'esistenza di una causa di proscioglimento secondo i parametri dell'art. 129 c.p.p.; ha rinnovato la valutazione della base probatoria e ritenuto che, anche in confronto con i nuovi elementi, non sussistesse quell'evidenza di una causa di proscioglimento che obblighi a superare la presunzione collegata alla richiesta di applicazione della pena. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.p.

    norma che disciplina il procedimento di revisione; utilizzata come base giuridica per l'ammissibilità del ricorso di revisione

  • art. 630 c.p.p.

    collegata all'art. 629, disciplina le conseguenze della revisione e le relative procedure

  • art. 444 c.p.p.

    norma sul patteggiamento; il richiamo operativo all'art. 129 implica che anche nel patteggiamento il giudice deve prosciogliere se riconosce una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129

  • art. 129 c.p.p.

    stabilisce le ipotesi di proscioglimento (es. mancanza di fatto, mancanza di prova dell'elemento soggettivo/oggettivo); nel caso di revisione di sentenza di patteggiamento il novum deve essere valutato rispetto a questi parametri e deve dimostrare, con il criterio applicabile al rito alternativo, l'esistenza di tali cause

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna alle spese e l'applicazione di una ammenda in caso di ricorso inammissibile per responsabilità o colpa nella proposizione del gravame; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000

Massime di principio

  • Nella revisione di una sentenza di patteggiamento il nuovo elemento probatorio (novum) deve dimostrare, secondo il parametro dell'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di proscioglimento: non è sufficiente la mera attenuazione o contrasto delle prove precedenti.
  • Il giudice della revisione valuta retrospettivamente se, alla luce del nuovo quadro probatorio, l'accordo per l'applicazione della pena avrebbe dovuto essere ratificato; il richiamo all'art. 129 impone che il novum competa sull'elemento oggettivo o soggettivo del reato fino a determinare l'obbligo di proscioglimento.
  • Se, confrontati con le sopravvenienze, permangono elementi idonei a sostenere la responsabilità, la revisione è da dichiarare infondata. Questioni di merito e contestazioni della valutazione probatoria che non superano la soglia richiesta dall'art. 129 sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Proporre ricorso di revisione senza dimostrare la rilevanza decisiva del novum espone il ricorrente al rischio di condanna per spese e all'applicazione di ammende per colpa nella proposizione del ricorso (art. 616 c.p.p.).
  • Per aumentare le chance di successo in una richiesta di revisione dopo patteggiamento: documentare che la prova nuova era effettivamente sopravvenuta e inattendibile prima, dimostrare che essa incide in modo decisivo sull'elemento oggettivo o soggettivo del reato e collegare espressamente tali elementi alle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

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