Cassazione Penale, Sentenza n. 17081/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità e violazione di norme processuali per omessa valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, motivata dall'adesione all'astensione collettiva proclamata dall'Unione Camere Penali. Il difensore aveva trasmesso via PEC, due giorni prima dell'udienza del 19/04/2023, la manifestazione di adesione all'astensione; il Tribunale ritenne tardiva la comunicazione e nominò un difensore d'ufficio, procedendo comunque alla trattazione e rigettando le istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio. Motivazione essenziale: la comunicazione via PEC inviata il 16/04/2023 alle ore 22:28 va considerata tempestiva ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 (il deposito è tempestivo se accettato dal sistema entro le ore 24 del giorno di scadenza). Il Tribunale ha erroneamente applicato regole di apertura degli uffici cartacei per valutare la tempestività e non ha valutato l'istanza di rinvio, violando il diritto di difesa. Inoltre la Corte ha affermato che l'adesione ritualmente comunicata all'astensione, salvo i casi in cui l'astensione sia espressamente "non consentita", impone il rinvio dell'udienza; la nomina di difensore d'ufficio non sanava la nullità derivante dall'omesso esame della richiesta del difensore di fiducia.
Norme richiamate
d.lgs. 10/10/2022 n. 150, art. 87-bis
"Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza"
Il deposito via PEC è tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le 24:00 del giorno di scadenza; la cancelleria non può spostare la data di ricezione al giorno successivo per ragioni di orario di apertura.
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, art. 3
"la richiesta di adesione all'astensione può essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata"
La comunicazione di adesione all'astensione via PEC è prevista e valida; il termine di comunicazione (almeno due giorni prima) si computa per unità di tempo intere e libere.
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, art. 4
Fornisce i casi in cui l'astensione non è consentita; se l'adesione rientra tra le ipotesi consentite, la comunicazione ritualmente effettuata impone il rinvio dell'udienza.
Codice di procedura penale, art. 666, comma 4
"partecipazione necessaria del difensore alle udienze camerali"
Nella giurisdizione di sorveglianza la partecipazione del difensore è necessaria; la celebrazione dell'udienza senza il difensore di fiducia, quando la sua assenza è legittimamente comunicata, può ledere il diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 97, comma 4
La nomina di un difensore d'ufficio non sanifica automaticamente le nullità derivanti dall'omesso avviso o dal mancato esame della istanza presentata dal difensore di fiducia.
Codice di procedura penale, art. 172, comma 5
"le unità di tempo... si computano intere e libere"
Ai fini del computo dei termini, le unità di tempo si considerano intere; ciò incide sul calcolo del termine di comunicazione di due giorni prima per le adesioni all'astensione.
Legge n.176/2020 (conversione d.l. n.137/2020), art. 24 (richiamata)
"il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza"
Principio coerente con l'art. 87-bis: il deposito telematico è tempestivo se effettuato entro la fine del giorno di scadenza, indipendentemente dall'orario di apertura degli uffici cartacei.
Sono le disposizioni richiamate dall'impugnante relative a nullità, motivazione e modalità di trattazione degli atti; la Corte ha valutato il vizio alla luce della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, ritenendo fondata l'eccezione procedurale relativa al mancato esame dell'istanza di rinvio.
Massime di principio
- La comunicazione via PEC dell'adesione del difensore all'astensione, se inviata nei termini previsti (almeno due giorni liberi prima) e ricevuta entro le 24:00 del giorno di scadenza, deve essere considerata tempestiva e determinare il rinvio dell'udienza, salvo che l'astensione sia espressamente inapplicabile.
- Ai fini del deposito telematico, l'accettazione informatica entro le 24:00 del giorno di scadenza vale come tempestivo deposito; non può essere retrodata la ricevuta per ragioni di orari di cancelleria cartacea.
- La nomina di un difensore d'ufficio non sana automaticamente le nullità derivanti dall'omesso avviso o dal mancato esame di istanze presentate dal difensore di fiducia; il diritto ad un difensore di propria scelta e il relativo contraddittorio sono protetti.
- Nella giurisdizione di sorveglianza e nelle udienze camerali la partecipazione del difensore è rilevante per garantire un contraddittorio pieno; una comunicazione di impedimento del difensore, tempestiva, è causa di rinvio.
- In situazioni analoghe conservare e produrre le ricevute di accettazione PEC e verificare l'annotazione della cancelleria nel registro è essenziale per dimostrare la tempestività e far valere eventuali nullità o violazioni del diritto di difesa.
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