Cassazione Civile, Ordinanza n. 19533/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, l'aveva condannata a corrispondere a ciascuno dei lavoratori una somma di euro 260,00, oltre accessori dal 1.7.2014, a titolo di elemento perequativo previsto dall'art. 13 del CCNL di categoria, al netto di quanto già percepito come premio di produzione in quota variabile. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che la controversia era stata definita mediante accordo sindacale del 9 dicembre 2024. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, precisando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso, non anche in caso di estinzione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si sono costituiti.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo quando ne ricorrono le condizioni previste dalla norma.
Il Collegio può riservare la motivazione nei casi previsti dalla disposizione nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, non anche in caso di estinzione.
art. 13 CCNL di categoria
Norma collettiva posta a fondamento del riconoscimento dell'elemento perequativo richiesto dai lavoratori.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, ove rituale e intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non può essere disposto il raddoppio del contributo unificato, poiché l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 si applica soltanto agli esiti di rigetto o inammissibilità.
- Se la controparte intimata non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio estinto.
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