Cassazione Civile, Ordinanza n. 17674/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario definito in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’impugnazione della contribuente limitatamente alla regolazione delle spese del primo grado e, per il secondo grado, aveva disposto la compensazione delle spese di lite. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015 e applicabile ratione temporis, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché non ricorrevano né la soccombenza reciproca né gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La ricorrente ha evidenziato che la CTR aveva giustificato la compensazione solo richiamando la mancata costituzione della parte appellata nonostante la pronuncia sfavorevole, circostanza che non integra di per sé una ragione idonea a derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel testo dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 applicabile al caso, la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Poiché la CTR aveva motivato la compensazione soltanto con la mancata costituzione della parte appellata, senza spiegare in che modo tale circostanza integrasse una grave ed eccezionale ragione, la statuizione sulle spese è stata cassata per violazione di legge. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato la parte intimata al pagamento delle spese del secondo grado di merito e del giudizio di legittimità, liquidandole nei rispettivi importi indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
"qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione delle spese nel processo tributario è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
Le modifiche introdotte da questo decreto sono richiamate per individuare la disciplina applicabile alla compensazione delle spese nel giudizio tributario.
È richiamato per la liquidazione dei compensi professionali in base al valore della controversia e alle fasi del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese non può essere disposta liberamente, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- La mera contumacia o mancata opposizione della parte vittoriosa o soccombente non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Quando la sentenza di merito omette di indicare specificamente le ragioni che giustificano la deroga al principio di soccombenza, la statuizione sulle spese è affetta da violazione di legge ed è cassabile.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.
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