Cassazione Penale, Ordinanza n. 08197/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per un reato di natura estorsiva, deducendo: 1) vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e per la ritenuta sussistenza del dolo/elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizi di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che la partecipazione dell'imputato fosse meno significativa, che vi fosse una dissociazione dalla condotta del correo e che la pena fosse stata determinata in modo sproporzionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione congrua e immune da vizi rilevabili in cassazione; ha osservato che i giudici di merito avevano valorizzato condotte sintomatiche della consapevole partecipazione alla condotta estorsiva e avevano escluso una effettiva dissociazione dal correo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, essendo sufficiente la motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi, sia quanto alla pena, rientrando la sua graduazione nel potere discrezionale del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come attenuante invocata dalla difesa; la Corte ne conferma il mancato riconoscimento alla luce della piena partecipazione consapevole alla condotta contestata.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena deve essere ancorata agli elementi di valutazione indicati dalla norma, con motivazione congrua sugli elementi ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera reiterazione delle censure già formulate in appello, quando la sentenza impugnata le abbia disattese con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- La censura sull'eccessività della pena è infondata se la motivazione del giudice di merito dà conto, in modo non apparente, dei criteri utilizzati per la commisurazione del trattamento sanzionatorio e la pena risulta determinata nell'ambito della discrezionalità consentita dagli artt. 132 e 133 c.p.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato può essere respinta valorizzando il contegno complessivo dell'imputato, quando esso sia sintomatico della consapevole adesione alla condotta illecita contestata.
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