Sentenza del 03/11/2020 n. 24298 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia nata da una verificazione straordinaria e dalla conseguente pubblicazione/aggiornamento della cartografia catastale del demanio marittimo. Il ricorrente contestava l'erroneo frazionamento e la errata rappresentazione cartografica della particella n. 434 del foglio 27 chiedendo la rettifica dei dati catastali; il punto controverso era la giurisdizione competente: la Commissione regionale aveva ritenuto che si trattasse di questione sostanziale sulla proprietà e, quindi, di competenza del giudice ordinario, mentre il ricorrente sosteneva che si trattava di materia catastale rientrante nella giurisdizione tributaria ai sensi del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo rilevando una contraddizione nella decisione della Commissione tributaria regionale che, pur avendo riconosciuto l'esistenza di pronunce civili definitive favorevoli al ricorrente circa la proprietà, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia per il merito. Il gravame incidentale dell'amministrazione sulla illegittima indicazione del resistente è stato rigettato in quanto, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione tributaria, la controparte è l'amministrazione che ha emanato l'atto catastale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 2, comma 2
Le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori...
Delimita la giurisdizione tributaria alle controversie catastali rilevanti per la determinazione dei tributi; non deve essere estesa a tutte le questioni di proprietà sostanziale.
d.lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. f)
Impugnabilità degli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2
Ricollega l'impugnabilità degli atti catastali alla giurisdizione tributaria quando riguardano le operazioni elencate all'art. 2, comma 2.
d.p.r. n. 684/1997, art. 3
Norme relative all'aggiornamento della cartografia e degli atti catastali del demanio marittimo
Disciplina l'attività di verifica e aggiornamento cartografico del demanio marittimo, che ha dato origine all'atto impugnato.
Statuto Regione Sicilia, art. 32
Riferimento normativo regionale citato nel procedimento di verificazione
Richiamato come base normativa regionale collegata alla materia demaniale oggetto della verificazione straordinaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, es. n. 26900/2016 e n. 2950/2016)
La giurisprudenza di legittimità distingue i casi: il giudice ordinario è competente sulle controversie che accertano l'esistenza e l'estensione di diritti di proprietà sul demanio; il giudice tributario è competente quando si contesta il dato catastale al fine di ottenerne la variazione, anche in seguito all'esito di un'azione di rivendica, per la diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi.
Massime di principio
- Occorre analizzare il petitum e la natura della domanda: se si chiede accertamento sostanziale della proprietà o della demanialità la competenza è del giudice ordinario; se si chiede la variazione/ rettifica dei dati catastali perché incidono sulla determinazione dei tributi, la competenza è del giudice tributario.
- La sussistenza di una sentenza civile passata in giudicato che accerta la proprietà privata non esclude automaticamente la giurisdizione del giudice tributario quando il ricorso mira a ottenere la rettifica catastale derivante dall'accertamento civile.
- Nei giudizi tributari avverso atti catastali la controparte processuale è l'amministrazione che ha emanato l'atto (es. Agenzia del Territorio o Agenzia delle Entrate) e non necessariamente l'ente regionale, se l'atto impugnato è un atto catastale dell'Agenzia.
- La qualificazione della controversia deve evitare contraddizioni formali: se il giudice dichiara di fatto che esistono pronunce civili riconoscitive della proprietà, non può poi escludere la competenza tributaria se il rimedio chiesto riguarda la rettifica catastale con incidenza tributaria.
- In fase preliminare va valutato se la decisione richiesta richieda accertamenti di diritto reale sostanziale (riservati all'ordinario) o la rettifica di registrazioni/elementi catastali finali a impatti fiscali (riservati al tributario).
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