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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47428/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio. Tuttavia il ricorrente e il suo difensore hanno presentato atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Per effetto della rinuncia il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine, denunciando violazione di legge per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla presunta nullità della sentenza del giudice di San Donà di Piave, dovuta alla mancata conoscenza del procedimento da parte dell'interessato.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La rinuncia all'impugnazione resa in forma rituale rende il ricorso inammissibile; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità sulla base di tale rinuncia.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Principio secondo cui l'inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente può comportare l'obbligo di versamento di una somma a titolo di tassa delle ammende; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio e ha fissato la somma in euro 500,00.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso: la Corte non entra nel merito delle censure se il ricorrente ha ritirato l'impugnazione.
  • Se si intende contestare la validità della notifica o la nullità di una sentenza per mancata conoscenza del procedimento, è necessario provare concretamente la mancanza di conoscenza e la violazione delle regole di notifica; altrimenti tali censure rischiano di rimanere inefficaci.
  • La presenza di una requisitoria favorevole del Procuratore Generale (es. richiesta di annullamento con rinvio) non impedisce la dichiarazione di inammissibilità se il ricorrente rinuncia al ricorso.
  • In caso di inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente, il giudice può condannare al pagamento di una somma a titolo di tassa delle ammende (secondo il principio consolidato dalla Corte Costituzionale); è prudente valutare il rischio economico prima di rinunciare o di presentare impugnazioni infondate.
  • La rinuncia deve essere manifestata in modo chiaro e rituale (atto sottoscritto dal ricorrente e dal difensore) per produrre gli effetti di inammissibilità; attenzioni formali sono essenziali.
  • Quando si valuti la restituzione in termine, è utile allegare ogni elemento probatorio sulla mancata conoscenza del provvedimento originario (ad es. documentazione di residenza, comunicazioni postali assenti, dichiarazioni) per superare le obiezioni procedurali.
  • Prima di rinunciare a un ricorso con prospettive di successo (ad es. se vi è richiesta del PG per annullamento), conviene verificare con attenzione la concreata carenza di interesse e le conseguenze economiche e procedurali della rinuncia.

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