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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19908 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva acquistato terreni agricoli con atto dell’11 maggio 2004 e richiesto le agevolazioni fiscali dell’art. 5-bis della legge n. 97/1994, riservate ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale. L’Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione ritenendo che il beneficio non spettasse alla società. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Perugia, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva accolto l’appello dell’Agenzia: le società potevano beneficiare dell’agevolazione solo se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sull’imprenditore agricolo professionale, requisiti che nel caso concreto non risultavano provati. In Cassazione la società ha contestato, con cinque motivi, l’asserita ultrapetizione della CTR e l’onere di provare i requisiti del socio; ha inoltre invocato la circolare dell’Agenzia n. 13/2002 e sostenuto che dovesse applicarsi la normativa anteriore, poiché il d.lgs. n. 99/2004 era entrato in vigore pochi giorni prima della compravendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili, anche perché cumulavano impropriamente censure di violazione di legge e vizi di motivazione; sono stati inoltre ritenuti manifestamente infondati: chi domanda l’agevolazione deve provare i relativi presupposti e il giudice tributario deve verificarli anche se non sono stati specificamente dedotti come motivo d’appello. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima sovrapposizione di censure e manifestamente infondato: alla data dell’atto, 11 maggio 2004, era in vigore dal 7 maggio il d.lgs. n. 99/2004, che richiedeva, per la società di persone, almeno un socio qualificato come imprenditore agricolo professionale; la precedente circolare n. 13/2002 non poteva prevalere sulla normativa sopravvenuta. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la circostanza che la norma fosse entrata in vigore pochi giorni prima dell’atto non ne escludeva l’applicazione. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, codice di procedura civile

    non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili

    In Cassazione le censure devono essere formulate in modo distinto e coerente con il vizio dedotto. Non è ammissibile affidare alla Corte il compito di separare e qualificare doglianze cumulative e incompatibili.

  • Art. 112 codice di procedura civile

    Nessun vizio di ultrapetizione sussiste, dunque, dato che la parte, la quale aveva richiesto l'agevolazione che assumeva le spettasse - pur essendo una società di persone - ed aveva impugnato l'avviso di liquidazione, aveva l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'agevolazione ed il giudice tributario aveva l'obbligo di accertare la sussistenza degli stessi ancorchè la questione non avesse formato oggetto di specifico motivo di appello.

    Il giudice non incorre in ultrapetizione quando verifica i presupposti dell’agevolazione richiesta, anche se uno specifico requisito non era stato indicato come autonomo motivo d’appello: si tratta di accertare se il beneficio domandato spetti, sulla base dei relativi presupposti.

  • Art. 115 codice di procedura civile e art. 2697 codice civile

    La decisione applica il principio dell’onere della prova: il contribuente che richiede un’agevolazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti che ne condizionano il riconoscimento.

  • Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5-bis

    che prevede che nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere

    L’esenzione per i trasferimenti di terreni agricoli nelle comunità montane è subordinata alla qualità del beneficiario e all’impegno di costituire un compendio unico e coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni; anche una società deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

  • Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, commi 1, 3 e 4

    Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

    Per una società di persone l’accesso al regime richiede l’oggetto sociale agricolo esclusivo e che almeno un socio possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale. La disciplina era in vigore alla data dell’atto dell’11 maggio 2004 e sostituiva, ai fini dei richiami normativi, la precedente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale.

Massime di principio

  • Chi richiede un’agevolazione fiscale deve provare tutti i requisiti sostanziali che la legge prevede, anche quando l’avviso impugnato o le difese dell’Ufficio non li abbiano contestati uno per uno.
  • Il giudice tributario può verificare i presupposti legali del beneficio richiesto senza che ciò costituisca ultrapetizione, purché decida sulla spettanza della stessa agevolazione oggetto del giudizio.
  • Per gli atti compiuti dopo l’entrata in vigore di una nuova disciplina, si applica la normativa vigente alla data dell’atto; la prossimità temporale dell’entrata in vigore non giustifica l’applicazione della disciplina precedente.
  • Le circolari amministrative non possono prevalere su una normativa successiva di rango legislativo e non fondano il diritto al beneficio in contrasto con i requisiti stabiliti dalla legge.
  • Nel ricorso per cassazione occorre formulare separatamente e con precisione i vizi di violazione di legge e quelli di motivazione; la loro sovrapposizione può comportare l’inammissibilità del motivo.

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