Cassazione Penale, Ordinanza n. 09471/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze non investivano la tenuta logica della motivazione, ma miravano a contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Il ricorso era articolato in tre motivi, di cui gli ultimi due molto sintetici, ma tutti formulati in termini non consentiti in sede di legittimità perché diretti a contestare presunti vizi motivazionali mediante censure di merito. In particolare, si lamentavano aspetti relativi all'attendibilità delle fonti orali e alla ricostruzione dei fatti oggetto di imputazione, già esaminati e disattesi dal giudice di appello con motivazione ritenuta congrua e logica. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorrente chiedeva in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo se investe la tenuta logica della motivazione e non se mira a una nuova valutazione del merito probatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una diversa lettura delle prove o in una nuova valutazione del compendio probatorio, perché tale apprezzamento spetta al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la critica colpisca effettivamente la coerenza logica e la completezza del ragionamento decisorio, non quando contesti il contenuto della valutazione delle fonti di prova.
- Il ricorso che si limiti a riproporre questioni di fatto già esaminate e ragionevolmente confutate dal giudice di appello è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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