Cassazione Penale, Sentenza n. 36040/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per tentata truffa aggravata articolando due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'applicazione dell'aggravante "per la particolare vulnerabilità della persona offesa", sostenendo che i giudici avrebbero preso in considerazione soltanto l'età anagrafica (87 anni) senza valutare la reale condizione di vulnerabilità; 2) mancata considerazione dell'intervenuto risarcimento del danno e della sua incidenza sul trattamento sanzionatorio o sull'eventuale estinzione del reato/remissione di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte ha rilevato la "doppia conforme" (decisioni di primo e secondo grado convergenti) e ha evidenziato che i giudici di merito hanno valutato concretamente la condizione della vittima (non una mera astratta età) mostrando elementi specifici di incapacità di reagire. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché rappresentava un novum non dedotto nelle fasi precedenti del giudizio e la richiesta di subordinare il rito abbreviato al risarcimento era errata e inammissibile; inoltre, l'appello che aveva invocato l'estinzione per remissione tacita era stato respinto perché il reato è perseguibile d'ufficio. Perciò i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare ciascuno €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5 c.p.p.; art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Richiamate come regole procedurali relative alla trattazione dell'atto in camera di consiglio in assenza di richiesta di trattazione orale; spiegano la modalità di discussione del ricorso in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione rilevanti: la lett. b) (violazione di legge e vizi di motivazione) e la lett. e) (omessa o insufficiente motivazione su un fatto o una circostanza rilevante). La Corte ha applicato questi criteri per valutare genericità e ammissibilità dei motivi.
art. 581, lett. c) e art. 591, lett. c) c.p.p.
Richiamate per i requisiti di specificità del motivo di ricorso (obbligo di indicare con chiarezza le censure e i punti della motivazione impugnati). La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non conforme a questi requisiti.
Norma sul rito abbreviato e sulla possibilità di subordinare istanze ad "integrazione probatoria necessaria alla decisione"; la Corte ha osservato che non è possibile subordinare il rito ad un certo esito (es. il risarcimento), perciò la richiesta formulata in primo grado era inammissibile.
artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 c.p.p.
Norme che disciplinano l'inammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione e la tutela della catena devolutiva: la Corte le ha richiamate per escludere il motivo relativo al risarcimento, ritenendolo un novum non segnalato nelle fasi precedenti.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la misura delle sanzioni per ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione di €3.000 ciascuno.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione deve essere specifico e argomentato: censure generiche o ripetitive che non indicano in modo puntuale dove la motivazione sarebbe viziata sono inammissibili.
- La mera età anagrafica non è di per sé motivo di illegittimità: i giudici di merito devono valutare la concreta vulnerabilità della vittima e motivare tale valutazione; la Corte di Cassazione verifica solo la correttezza logico-giuridica di quella motivazione, non riesamina i fatti ove vi sia una doppia conforme.
- Non è consentito introdurre in Cassazione novità non prospettate nelle fasi precedenti (principio della catena devolutiva); questioni sul trattamento sanzionatorio o su circostanze attenuanti già disponibili ma non adeguatamente dedotte nei gradi precedenti possono essere dichiarate inammissibili.
- La richiesta di subordinare il riconoscimento di un rito o di una decisione penale a un certo esito (es. il risarcimento) può essere inammissibile se non prevista dalla normativa (art. 438 c.p.p. lett. condizionamenti non ammessi).
- In presenza di sentenze conformi di primo e secondo grado ("doppia conforme"), la Cassazione limita il sindacato di merito e richiede motivazioni concrete e specifiche per ritenere vizi nella valutazione probatoria o nell'applicazione delle aggravanti.
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