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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24734/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la previsione di inammissibilità per difetto di sottoscrizione da parte di difensore cassazionista.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato contro un provvedimento del tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria. Dal testo non emergono i fatti sostanziali della condanna né il contenuto del provvedimento impugnato; l'unico profilo scrutinato dalla Corte è la ritualità dell'impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato personalmente dal condannato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto personalmente dal condannato, poiché l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è idonea a superare il requisito di legge.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte, indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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