Cassazione Penale, Ordinanza n. 00262/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita, contestando in primo luogo la motivazione sulla responsabilità penale. La doglianza è stata ritenuta una mera reiterazione dei motivi già dedotti in appello e respinti dal giudice di merito: secondo la corte territoriale, l'imputato aveva condotto in locazione l'appartamento della persona offesa, la locatrice aveva denunciato la sottrazione di arredi presenti nell'immobile al momento della consegna e tali arredi risultavano anche nei video prodotti con la querela; inoltre, l'attendibilità della persona offesa era ritenuta non dubitabile, non avendo l'imputato offerto una diversa ricostruzione dei fatti e non essendovi neppure una costituzione di parte civile. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava il mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., censurando implicitamente la mancata applicazione della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e solo apparente, perché limitato alla riproposizione delle censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata. Ha inoltre giudicato il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito escludeva la particolare tenuità del fatto valorizzando il rilevante danno cagionato alla persona offesa, quantificato in 5.000 euro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di appropriazione indebita contestato all'imputato.
Invocato dal ricorrente per ottenere il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte ne esclude la deducibilità in sede di legittimità nel caso concreto e rileva comunque l'insussistenza dei presupposti per il rilevante danno arrecato alla persona offesa.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese dalla motivazione di merito, senza confrontarsi in modo critico e argomentato con la sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso è non specifico e solo apparente quando non assolve alla funzione di critica alla decisione impugnata e non indica concreti errori logici o giuridici della motivazione.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere respinta quando la motivazione di merito evidenzi un danno non lieve per la persona offesa; in cassazione, una censura priva di specifiche illogicità manifeste non è idonea a superare tale apprezzamento.
- La mancata costituzione di parte civile della persona offesa, di per sé, non esclude la possibilità di ritenere attendibili le sue dichiarazioni, se il giudice di merito le abbia valutate coerentemente con gli altri elementi acquisiti.
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