Cassazione Penale, Sentenza n. 18173/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un presunto "errore percettivo" della Corte di Cassazione nella valutazione di un motivo del ricorso principale. La doglianza contestava che, al momento della richiesta di rinvio a giudizio (udienza preliminare del 30/11/2012), Mazzarella non era ancora stato oggetto di una procedura di consegna/estradizione per il reato per il quale si procedeva, per cui sarebbe mancata la condizione di procedibilità; conseguentemente sarebbero nulli la richiesta di rinvio a giudizio, l'udienza preliminare e il decreto che dispone il giudizio. Si aggiungeva che l'assenza giustificata dell'imputato all'udienza preliminare gli aveva impedito di esercitare le prerogative difensive di fase (in particolare la richiesta di riti alternativi). Si osservava che l'estensione del mandato di arresto europeo (MAE) era stata disposta il 2 luglio 2013, quindi successivamente all'udienza preliminare, e che tale estensione non potrebbe sanare ex post la mancanza della condizione di procedibilità all'atto dell'avvio del processo.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura di errore percettivo: la Sesta sezione aveva correttamente compreso e riportato la doglianza nella sentenza impugnata e aveva esaminato l'acquisizione del provvedimento di estensione del MAE (del 2 luglio 2013) acquisito nel giudizio d'appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'errore rimediabile con l'art. 625-bis è un errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura di atti processuali e non può coprire errori di giudizio o interpretazioni normative. Nel merito, è stato ribadito il principio secondo cui la violazione del principio di specialità, che impedisce di sottoporre la persona consegnata a procedimento per fatto anteriore e diverso da quello per cui è stata concessa la consegna, non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato consenso all'estensione della consegna per i fatti ulteriori: tale consenso fa venir meno l'attualità del vizio. La Corte ha inoltre ritenuto generica la dedotta preclusione all'esercizio di riti alternativi, non risultando allegato che il ricorrente avesse chiesto la rimessione in termini per avvalersene. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Strumento del ricorso straordinario per errore di fatto: applicabile solo per errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano inciso sul risultato decisionale; non è rimedio per errori di giudizio o di interpretazione normativa.
Prevede che la parte privata che propone un ricorso rigettato sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicata qui per la condanna alle spese del ricorrente.
Principio di specialità (estradizione / mandato di arresto europeo - MAE)
Il principio vieta che la persona consegnata sia sottoposta a procedimento o a misura per un fatto anteriore e diverso da quello per cui è stata concessa la consegna. Tuttavia, se lo Stato estero presta consenso all'estensione della consegna per fatti ulteriori (estensione del MAE), la violazione del principio non può più essere fatta valere perché viene meno l'attualità del vizio.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 31756 del 09/07/2025 - Mazzarella; Sez. 1, n. 3791 del 07/11/2013 - Allegro)
Giurisprudenza consolidata che afferma la tesi secondo cui l'estensione dell'estradizione/MAE da parte dell'autorità dello Stato estero elimina la rilevanza della precedente violazione del principio di specialità e legittima la prosecuzione del processo.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non per divergenze di valutazione giuridica o per contestazioni di diritto; le doglianze di diritto devono seguire le ordinarie impugnazioni.
- Nel sistema del mandato d'arresto europeo e dell'estradizione, l'estensione della consegna/autorizzazione da parte dello Stato requirente/estradante può sanare una precedente carenza relativa al principio di specialità: una volta esteso il consenso, il vizio perde attualità e le nullità fondate su tale vizio possono risultare inattuabili.
- Per far valere la violazione di diritti difensivi (es. impossibilità di chiedere un rito alternativo per assenza all'udienza preliminare) occorre allegare e dimostrare concretamente la richiesta o il pregiudizio subito; affermazioni generiche, prive di prova dell'effettiva volontà o domanda in tempo utile, non sono sufficienti.
- Le nullità processuali che incidono sulla procedibilità devono essere tempestivamente dedotte e documentate; l'intervenuta sanatoria di atti o provvedimenti successivi (anche provenienti da autorità straniere) può incidere sulla rilevanza di tali nullità.
- Quando si contesta una decisione per presunto "errore" del giudice di legittimità, è necessario distinguere chiaramente se si tratta di errore di fatto (percepibile come svista) o di errore di diritto/giudizio: solo nel primo caso il rimedio straordinario può risultare efficace.
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