Cassazione Penale, Sentenza n. 12788/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello denunciando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale (anziché bancarotta semplice) e alla carenza di riscontri probatori. In particolare: per Di Salvo e Dallaglio e per Bartolone si è sostenuto che fossero meri amministratori formali/prestanome privi di consapevolezza delle irregolarità contabili e che la sola accettazione della carica non potesse dimostrare la loro responsabilità penale; per Rovatti si è eccepito che mancavano prove concrete della sua conoscenza e volontà di occultare o alterare le scritture contabili, dato che aveva collaborato con il curatore e sollecitato la consegna della documentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche e non contrastassero in modo effettivo la ricostruzione di merito. I giudici hanno condiviso la valutazione dei due giudici di merito secondo cui le amministratrici formali non erano meri prestanome completamente all'oscuro, essendo socie e avendo ruoli nei rapporti bancari e conoscenza dello stato di stasi dell'attività; l'accettazione formale della carica, unita ad altri elementi fattuali convergenti, può legittimare la ricostruzione del dolo o del dolo eventuale. Quanto a Rovatti, la Corte ha confermato la sua posizione di dominus operativo, la consapevolezza delle lacune contabili e il ruolo nella mancata consegna/occultamento di scritture e beni. Per legge, essendo il motivo d'inammissibilità riconducibile a profili di colpa procedurale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 606 c.p.p.).
Norme richiamate
ex art. 606 cod. proc. pen.
Applicazione per la statuizione sulle spese e per la misura dell'ammenda dovuta per ricorso inammissibile per colpa
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare) - norme sulla bancarotta
La fattispecie valutata è la bancarotta fraudolenta documentale (e, per taluni imputati, anche patrimoniale); la valutazione della responsabilità si fonda sulle regole della bancarotta del testo unico fallimentare
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 5, Sent. n. 32413/24.09.2020; Sez. 3, n. 1722/25.09.2019; Sez. 5, n. 44666/04.11.2021
Confermano il principio per cui l'amministratore formale può essere ritenuto responsabile unitamente all'amministratore di fatto se, oltre all'abdicazione, risultano elementi convergenti che dimostrino la consapevolezza delle criticità gestionali e l'accettazione del rischio (dolo eventuale); non è necessaria la conoscenza di ogni singolo intervento contabile
Massime di principio
- L'accettazione formale della carica di amministratore non esclude la responsabilità penale: se sussistono elementi fattuali convergenti che dimostrino consapevolezza delle criticità gestionali e l'abdicazione ai doveri di vigilanza, può configurarsi il dolo o il dolo eventuale.
- Per l'amministratore di fatto la prova della direzione effettiva, delle direttive al professionista e dell'occultamento o mancata consegna di scritture e beni costituisce forte elemento di colpevolezza per bancarotta fraudolenta (documentale e/o patrimoniale).
- La qualificazione tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta dipende dalla prova della volontà o consapevolezza di impedire la ricostruzione delle scritture: se emergono elementi che indicano una regia o una gestione finalizzata all'occultamento, la qualificazione fraudolenta è sostenibile.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è sufficiente riproporre una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito; le censure devono confrontarsi con la motivazione e dimostrare errori di diritto o vizi manifesti di logica e motivazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e ammende per colpa nell'impugnazione; pertanto è necessario valutare la fondatezza prospettica del motivo prima di proporre ricorso.
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