Cassazione Civile, Ordinanza n. 00667/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione emessi nei confronti di una contribuente in relazione all'acquisto, il 23 ottobre 2007, di un fabbricato con applicazione dell'agevolazione "prima casa". L'Ufficio contestava la revoca del beneficio IVA agevolata al 4% e dell'imposta sostitutiva su operazioni di credito a medio-lungo termine, assumendo che la contribuente non avesse trasferito la residenza nel comune dell'immobile entro il termine di legge di diciotto mesi dall'acquisto. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo sufficiente, per mantenere il beneficio, la tempestiva presentazione della domanda di trasferimento di residenza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente equiparato la sola istanza di trasferimento al perfezionamento del requisito, senza considerare che il beneficio richiede l'effettivo trasferimento della residenza e che, se il procedimento amministrativo non si conclude o si chiude con diniego per fatto imputabile al contribuente, l'agevolazione va revocata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché accerti l'esito del procedimento amministrativo di trasferimento della residenza, dato che la CTR non aveva svolto alcuna indagine sul punto nonostante la questione fosse stata devoluta dall'Ufficio. La Corte ha affermato che il beneficio "prima casa" spetta solo se la residenza anagrafica è trasferita entro il termine di legge; la mera presentazione della domanda preserva il beneficio soltanto se il procedimento non sia ancora concluso per causa non imputabile al contribuente, oppure se il diniego sia intervenuto in un contesto che non consenta di imputargli il mancato perfezionamento del trasferimento.
Norme richiamate
art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione è richiamata come base normativa del beneficio fiscale "prima casa" e viene letta nel senso che il vantaggio è subordinato al trasferimento della residenza anagrafica nel comune dove si trova l'immobile entro il termine previsto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione e/o falsa applicazione di legge da parte della sentenza impugnata.
art. 18, comma 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
È richiamato quale norma del regolamento anagrafico che disciplina l'unicità del procedimento di mutamento dell'iscrizione anagrafica e la saldatura temporale tra cancellazione e nuova iscrizione.
Cass. n. 110 del 08/01/2015
È citata a sostegno del principio secondo cui, ai fini del beneficio, rileva la domanda di trasferimento quando il procedimento anagrafico non sia ancora concluso.
Cass. n. 18187 del 16/09/2015
È richiamata in continuità con il medesimo orientamento sul rilievo della domanda di trasferimento ai fini del beneficio fiscale.
Cass. n. 14399 del 15/06/2010
È evocata per affermare che, quando il trasferimento di residenza sia negato, non sussiste più ragione per mantenere l'agevolazione.
Massime di principio
- In tema di agevolazione fiscale "prima casa", il requisito della residenza deve risultare soddisfatto mediante effettivo trasferimento anagrafico nel comune in cui è sito l'immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge, salvo le ipotesi espressamente riconducibili all'attività lavorativa.
- La tempestiva presentazione della domanda di trasferimento di residenza non basta di per sé a consolidare il beneficio: essa rileva solo se il procedimento amministrativo non sia ancora concluso per ragioni non imputabili al contribuente oppure se l'esito negativo non sia a lui imputabile secondo le circostanze di causa.
- Quando l'Ufficio contesti la decadenza dall'agevolazione per mancato trasferimento della residenza, il giudice di merito deve verificare l'esito del procedimento anagrafico, poiché la mera domanda non esonera dall'accertare se il trasferimento sia stato effettivamente perfezionato o impedito per cause rilevanti ai fini della conservazione del beneficio.
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