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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05830/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata per evasione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per evasione. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura è stata ritenuta una mera riproposizione di un motivo già dedotto in appello e respinto, senza indicare specifici errori della motivazione di secondo grado. La Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità valorizzando i plurimi precedenti del ricorrente, ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato è stato condannato in sentenza impugnata, ossia evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la difesa riproponeva una censura già disattesa e perché i plurimi precedenti dell'imputato erano ritenuti ostativi alla valutazione di tenuità.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di una violazione di legge o di un vizio motivazionale non è ammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di un motivo di appello già esaminato e congruamente respinto dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., la presenza di plurimi precedenti penali dell'imputato può costituire elemento ostativo alla qualificazione del fatto come di particolare tenuità, se valorizzata in una motivazione logico-giuridicamente adeguata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue come effetto accessorio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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