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Ordinanza

Ordinanza n. 271/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Ordinanza n. 9 del 9.9.2025, notificata il 12.11.2025, con cui il Comune di Piedimonte Matese ha ordinato la rimozione degli abusi edilizi riscontrati sull'immobile censito al foglio 500, p.lla 5246 sub 10, consistenti nella realizzazione di un cucinino con servizio igienico ed altri abusi relativi all'edificio; b) della relazione d'accertamento prot. N. 21315 dell'8.9.2025 e propri allegati, quale atto presupposto contenente le verifiche, le misurazioni e i rilievi fotografici relativi alle unità immobiliari oggetto di ordinanza, tra qui quella di proprietà del ricorrente, c) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché ignoti;

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di rimozione degli abusi edilizi. La misura è stata adottata, nelle more della decisione di merito, ritenendo necessario mantenere la res adhuc integra attraverso il bilanciamento degli opposti interessi. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del febbraio 2027.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di abusi edilizi, relativa alla realizzazione di un cucinino con servizio igienico e ad altri interventi abusivi sull'edificio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che disponeva la rimozione degli abusi edilizi riscontrati nell'immobile di sua proprietà. È stata altresì impugnata la relazione di accertamento contenente verifiche, misurazioni e rilievi fotografici, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso, né chiarisce le contestazioni rivolte alla relazione di accertamento o all'istruttoria comunale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda e la concessione della tutela cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato quando, in attesa della decisione di merito, il bilanciamento degli interessi contrapposti renda necessario preservare la situazione giuridica e materiale esistente, mantenendo la res adhuc integra.
  • La sospensione cautelare può essere disposta anche sulla base della necessità di evitare che l'esecuzione dell'atto produca modificazioni pregiudizievoli prima della definizione del giudizio di merito, ferma la successiva valutazione della fondatezza delle censure nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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