Cassazione Civile, Ordinanza n. 06914/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasceva da un'opposizione a una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, accolta dal giudice di pace limitatamente alle cartelle relative a violazioni del codice della strada. Il ricorrente aveva poi impugnato la decisione solo per la regolazione delle spese di primo grado, ritenute troppo basse. La Corte di appello aveva rigettato l'appello, valorizzando un valore della lite inferiore a euro 5.200, escludendo il compenso per la fase istruttoria e ritenendo non superati i minimi tariffari. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, nonché degli artt. 91 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo: (a) che il valore della controversia fosse pari a euro 7.099,82 e non inferiore a euro 5.201; (b) che nel primo grado fosse stata svolta anche attività istruttoria, quantomeno l'esame della documentazione prodotta dalla controparte; (c) che la liquidazione di euro 605 per compensi fosse inferiore ai minimi tariffari inderogabili, dovendosi applicare comunque lo scaglione corretto e i parametri minimi di riduzione previsti dalla tabella. La Corte ha ritenuto fondate solo le censure sub (b) e (c), mentre ha ritenuto corretto lo scaglione di valore applicato, in quanto il thema decidendum riguardava la misura afflittiva riferita a cartelle per sanzioni del codice della strada per complessivi euro 5.075,22.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha confermato la correttezza dello scaglione tariffario individuato dalla corte territoriale, ma ha censurato l'esclusione del compenso per la fase istruttoria, rilevando che in primo grado vi era stata almeno attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, e ha ritenuto comunque inferiore ai minimi consentiti la somma di euro 605 liquidata per i compensi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per rideterminare le spese del primo grado, oltre a provvedere sulle spese dell'appello e del giudizio di legittimità. È stato inoltre ribadito che il rimborso del contributo unificato spetta automaticamente alla parte vittoriosa come accessorio ex lege, anche se non espressamente menzionato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
i compensi vanno liquidati secondo i parametri tariffari applicabili al valore della causa; non è consentita la deroga ai minimi previsti, neppure con motivazione espressa, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.m. 8 marzo 2018, n. 37
la modifica dei parametri tariffari era applicabile ratione temporis alla fattispecie, perché la sentenza di primo grado era stata pubblicata nell'ottobre 2018.
richiamato in tema di regolazione e liquidazione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa.
richiamato tra le norme asseritamente violate per difetto di corretta motivazione sulla liquidazione delle spese.
richiamato tra le norme asseritamente violate con riguardo alla motivazione della decisione sulle spese.
Massime di principio
- Nel liquidare i compensi professionali, il giudice deve applicare lo scaglione di valore corretto sulla base dell'effettivo oggetto della controversia, individuato dal thema decidendum e dal credito o interesse concretamente coinvolto.
- La fase istruttoria non può essere esclusa se in primo grado sia stata svolta anche una attività valutabile come istruttoria, quale l'esame della documentazione prodotta dalla controparte.
- I minimi tariffari previsti dai parametri forensi sono inderogabili: la liquidazione non può scendere sotto il minimo consentito neppure con motivazione specifica.
- Il rimborso del contributo unificato, quando dovuto alla parte vittoriosa, opera automaticamente come accessorio ex lege e non richiede una specifica statuizione nel dispositivo.
- In sede di legittimità, la censura sulla liquidazione delle spese è fondata quando il giudice di merito disattenda i parametri tariffari applicabili o escluda indebitamente una fase processuale effettivamente svolta.
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