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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11231/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna in primo grado per furto e ricettazione, con applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per uno e della recidiva reiterata e infraquinquennale per l'altra. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione; con il secondo motivo, sempre per violazione di legge, hanno contestato il giudizio di responsabilità per il reato di furto, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio. Con il terzo motivo hanno censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento del minimo edittale e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Con il quarto motivo hanno contestato la mancata esclusione della recidiva. Con il quinto motivo hanno infine dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha giudicato il terzo motivo inammissibile e manifestamente infondato, poiché il trattamento sanzionatorio e il giudizio di equivalenza tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretti da motivazione non illogica. Ha reputato il quarto motivo inammissibile e manifestamente infondato, rilevando che la recidiva è stata esclusa o confermata secondo una valutazione concreta del rapporto tra precedenti e fatto oggetto di giudizio, ai sensi dei criteri dell'art. 133 c.p. Ha considerato il quinto motivo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando reiterazione della condotta, danno arrecato e precedenti penali. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la valutazione concreta della pena, della recidiva e della particolare tenuità del fatto, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; nel caso concreto è stata esclusa per reiterazione della condotta, danno arrecato e precedenti.

  • art. 640 c.p.

    Norma richiamata solo indirettamente tramite il reato di ricettazione? no

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione apparente/manifestamente illogica; la scelta del minimo edittale, il giudizio di equivalenza tra circostanze e la dosimetria della pena restano tipicamente discrezionali se sorretti da motivazione adeguata.
  • La recidiva non può essere esclusa o applicata in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto o della distanza temporale dai precedenti: occorre una valutazione concreta del rapporto tra precedenti condanne e reato per cui si procede, verificando se la precedente condotta sia indicativa di una persistente inclinazione criminosa.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione globale delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'offesa; il beneficio può essere negato con motivazione congrua quando emergano reiterazione della condotta, danno apprezzabile e precedenti penali.
  • Una motivazione del giudice di merito che dia conto in modo coerente e non contraddittorio delle ragioni del diniego della causa di non punibilità o delle scelte sanzionatorie si sottrae al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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