Cassazione Penale, Sentenza n. 19164/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. in favore dell'imputato condannato per concorso in rapina aggravata. Si contestava che la Corte di Appello avesse ritenuto sufficiente, per affermare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio nell'ambito del verbale di identificazione, mentre in realtà: la nomina era avvenuta in una fase prodromica per una diversa imputazione (ricettazione), la prima udienza si era svolta cinque anni dopo senza contatti con il difensore, e il difensore nominato aveva poi rinunciato al mandato. Per tali ragioni si deduceva l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento e la necessità di pronunciare la rescissione del giudicato, alla luce dei principi consolidati dalle Sezioni Unite (richiamate come Innaro e Ismail Darwesh).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna. La decisione ricorda e applica i principi delle Sezioni Unite secondo i quali: la conoscenza del procedimento non può essere desunta da atti meramente introduttivi o dalla sola nomina di un difensore in una fase iniziale; l'effettiva conoscenza deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" o risultare da un rapporto professionale effettivo e stabile con il difensore domiciliatario; la rinuncia del difensore e l'assenza di comunicazioni idonee attestano l'assenza di conoscenza e, quindi, la possibile sussistenza di incolpevole ignoranza del processo ai fini della rescissione ex art. 629-bis c.p.p. Conseguentemente la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse dimostrata la conoscenza del processo da parte dell'imputato e che la rescissione doveva essere riesaminata.
Norme richiamate
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte interpreta che l'incolpevole ignoranza sussiste se non è dimostrata la conoscenza dell'accusa per mezzo di un atto formale di "vocatio in iudicium" o di un rapporto difensore-imputato effettivo.
Dispositivo che consente la dichiarazione di assenza dell'imputato nel processo; la Corte osserva che la legittima dichiarazione di assenza non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere l'incolpevole mancata conoscenza ai fini della rescissione.
Richiamato per i criteri di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale: la Corte evidenzia che, ai fini della conoscenza effettiva, non è sufficiente la mera comunicazione di atti introduttivi quali l'avviso di conclusione indagini, ma occorre la conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale.
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Rv. 275716 - 01)
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019
Principio che collega la conoscenza effettiva del procedimento all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" e non ad atti introduttivi come l'avviso di conclusione indagini.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020) (Rv. 279420 - 01)
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019
Principio secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza del processo; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale stabile che renda probabile la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021 (Rv. 281637 - 01)
Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021
Affermato che la nomina di difensore di fiducia nelle fasi iniziali non consente automaticamente di escludere le condizioni per la rescissione; occorrono elementi che dimostrino un rapporto professionale effettivo e stabilizzato.
Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021 (Rv. 281256 - 01)
Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021
Conferma che la nomina di difensore in fase di indagini preliminari non prova la conoscenza del procedimento se il difensore si è successivamente cancellato dall'albo e non vi è prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato.
Massime di principio
- La mera nomina di un difensore di fiducia nelle fasi iniziali (es. verbale di identificazione) e l'elezione di domicilio presso il suo studio non sono automaticamente prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Per ritenere acquisita la conoscenza del procedimento è preferibile che l'accusa sia contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" o che sussistano elementi concreti che dimostrino un rapporto professionale stabile e continuativo tra imputato e difensore domiciliatario.
- La rinuncia successiva del difensore al mandato o la sua cancellazione dall'albo, unitamente all'assenza di comunicazioni personali idonee, indeboliscono l'argomentazione secondo cui l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento.
- L'assenza dichiarata in udienza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. non esclude automaticamente la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato quando sussista incolpevole mancata conoscenza del processo.
- Nel riesame di istanze di rescissione il giudice deve valutare fattualmente: contenuto dell'accusa iniziale rispetto a quella processuale, esistenza di atti di "vocatio in iudicium", stabilità del rapporto difensore-imputato, tempi e contatti effettivi tra imputato e difensore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19120/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19121/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19122/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19123/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →