Cassazione Civile, Ordinanza n. 07000/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado davanti alla Corte d'appello di Perugia, in sede di procedimento ex L. 89/2001, un equo indennizzo di euro 2.000 ciascuno per l'eccessiva durata di un precedente giudizio di equa riparazione iniziato nel luglio 2012 e articolato in due fasi: una fase di merito conclusa con decreto di rigetto del dicembre 2015 e una fase di legittimità conclusa con ordinanza della Cassazione del 24 aprile 2019. Su opposizione del Ministero ex art. 5-ter L. 89/2001, la Corte d'appello ha revocato l'indennizzo e ha posto le spese a carico dei ricorrenti, ritenendo che la durata complessiva non fosse indennizzabile secondo i criteri applicati. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 89/2001, sostenendo che il giudizio presupposto era durato complessivamente più del termine ragionevole di due anni; con il secondo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5-ter L. 89/2001 e delle norme sulla liquidazione dei compensi (d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 37/2018), in relazione alla statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errato il calcolo compiuto dalla Corte territoriale sulla durata del procedimento presupposto. Ha ribadito che, nel caso di "equa su equa", il giudizio presupposto va considerato come un unicum comprensivo di cognizione ed esecuzione, con durata ragionevole massima pari a due anni, sei mesi e cinque giorni, e che ai fini del computo rilevano solo i tempi effettivamente processuali, ossia quelli in cui si è svolta attività giurisdizionale. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché relativo alle spese conseguenti alla statuizione revocata.
Norme richiamate
La durata irragionevole del processo presupposto è indennizzabile solo per il periodo eccedente la ragionevole durata; nel caso di procedimento di equa riparazione su equa riparazione il parametro va applicato considerando unitariamente cognizione ed esecuzione.
È richiamato come norma denunciata nel secondo motivo, in relazione alla disciplina del procedimento di opposizione e alla statuizione sulle spese.
È la norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto in materia di equa riparazione; nel caso concreto il Ministero ha proposto opposizione e la Corte d'appello ha revocato l'indennizzo.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la liquidazione dei compensi e delle spese.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la liquidazione dei compensi e delle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un precedente giudizio avente ad oggetto a sua volta l'equa riparazione, il processo presupposto deve essere considerato unitariamente come sequenza di cognizione ed esecuzione.
- Ai fini del computo della durata ragionevole rilevano soltanto i tempi in cui si svolge attività giurisdizionale; non devono essere conteggiati i periodi di mero intervallo tra le fasi processuali privi di attività del giudice.
- La durata ragionevole massima del procedimento di "equa su equa" è pari a due anni, sei mesi e cinque giorni; il superamento di tale soglia consente di valutare la parte eccedente come ritardo indennizzabile.
- Quando è cassata la decisione che ha revocato l'indennizzo, la censura sulle spese di lite resta assorbita se dipende dalla statuizione principale travolta dalla cassazione.
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