Cassazione Penale, Ordinanza n. 05886/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile con procedura de plano. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 13/06/2025. Dal testo emerge che i motivi riguardavano doglianze su questioni già rinunciate nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p., sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi della determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva che, contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., tali censure non sono proponibili se non si traducono in una illegalità della sanzione, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Norme richiamate
Per le sentenze rese con questo rito non sono proponibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili i motivi che ripropongono questioni oggetto di rinuncia nel giudizio di appello.
- Nel medesimo contesto processuale non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il vizio emerga nei limiti consentiti dalla forma di definizione del giudizio.
- I vizi relativi al trattamento sanzionatorio non sono autonomamente deducibili se non si traducono in illegalità della pena, ossia se la sanzione irrogata resta nei limiti edittali e corrisponde a quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso legittima la decisione de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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