Cassazione Penale, Ordinanza n. 03248/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda esclusivamente sulla mancanza di valida sottoscrizione dell'atto di ricorso da parte di un difensore legittimato, vizio che impedisce l'ammissibile instaurazione del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari dell'8 marzo 2024, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato un vizio genetico dell'impugnazione: il ricorso risultava sottoscritto personalmente dall'imputato. Secondo la Corte, tale modalità è incompatibile con il disposto dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato e impedisce l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Non emergono dal testo altri motivi sostanziali di ricorso né il reato presupposto della sentenza impugnata.
Norme richiamate
sottoscritto dall'imputato
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto dal difensore; la sottoscrizione personale dell'imputato determina l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale.
La modifica normativa richiamata dalla Corte è indicata come fonte della regola che esclude la possibilità per l'imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere redatto e sottoscritto da un difensore abilitato nei casi previsti dall'art. 613 c.p.p.; la sottoscrizione personale dell'imputato comporta l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
- Quando manca un requisito formale essenziale dell'atto di impugnazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano senza esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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